Art. 593 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Interruzione colposa di gravidanza

Articolo 593 bis - codice penale

Chiunque cagiona a una donna per colpa l’interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà.
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.

Articolo 593 bis - Codice Penale

Chiunque cagiona a una donna per colpa l’interruzione della gravidanza è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro è punito con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla metà.
Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena è aumentata.

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Il reato di procurato parto prematuro è integrato dalla condotta colposa che, comportando l’interruzione del normale e completo ciclo fisiologico della gravidanza, determini pericolo per la salute della gestante o del nascituro, senza che assuma rilevanza la distinzione tra parto prematuro e parto pretermine. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto sussistente il reato in una fattispecie in cui il parto, indotto da un sinistro stradale, non garantendo certezza sulla maturità polmonare e fetale del nascituro, aveva determinato un pericolo per la salute della gestante e del feto, sebbene il neonato non avesse presentato particolari sofferenze o patologie alla nascita). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9049 del 6 marzo 2020 (Cass. pen. n. 9049/2020)

Istituti giuridici

Novità giuridiche