Art. 590 ter – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali

Articolo 590 ter - codice penale

(1) Nel caso di cui all’articolo 590 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Articolo 590 ter - Codice Penale

(1) Nel caso di cui all’articolo 590 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.

Tabella procedurale

Arresto: non consentito in relazione all’art. 590 bis, primo comma e settimo comma; consentito in relazione agli altri commi dell’art. 590 bis.590 bis; 381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito n relazione all’art. 590 bis, primo comma; consentito in relazione agli altri commi dell’art. 590 bis.590 bis; 384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite.280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

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