(1) Nel caso di cui all’articolo 590 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.
(1) Nel caso di cui all’articolo 590 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.
(1) Nel caso di cui all’articolo 590 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.
Arresto: non consentito in relazione all’art. 590 bis, primo comma e settimo comma; consentito in relazione agli altri commi dell’art. 590 bis. | 590 bis; 381 c.p.p. |
Fermo di indiziato di delitto: non consentito n relazione all’art. 590 bis, primo comma; consentito in relazione agli altri commi dell’art. 590 bis. | 590 bis; 384 c.p.p. |
Misure cautelari personali: consentite. | 280, 287 c.p.p. |
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico. | 33 ter c.p.p. |
Procedibilità: d’ufficio. | 50 c.p.p. |
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