In tema di trattamento medico-chirurgico, risponde di omicidio preterintenzionale il medico che sottoponga il paziente ad un intervento, da cui consegua la morte di quest’ultimo, in assenza di finalità terapeutiche, ovvero per fini estranei alla tutela della salute del paziente, come nel caso in cui provochi coscientemente un’inutile mutilazione ovvero agisca per scopi diversi (scientifici, dimostrativi, didattici, esibizionistici o di natura estetica non accettati dal paziente), venendo meno, in tal caso, la natura ontologica stessa dell’atto medico. (Fattispecie relativa ad interventi chirurgici eseguiti al fine di ottenere indebiti rimborsi, in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità degli imputati per omicidio preterintenzionale e non volontario, dovendosi escludere il dolo eventuale per non avere gli stessi aderito psichicamente all’evento morte, inteso come “costo accettato” della propria condotta secondo i criteri indicati da Sez. U, n. 38343 del 24/04/14, Espenhahn). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 34983 del 9 dicembre 2020 (Cass. Pen. 34893/2020)
In tema di successione di leggi in materia di responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria in caso di errore dovuto ad imperizia non grave intervenuto nella fase esecutiva delle raccomandazioni previste dalle linee guida adeguate al caso specifico la norma di cui all’art. 3 comma 1 d.l. 13 settembre 2012 n. 158 (convertito in legge 8 novembre 2012 n. 189) prevedendo una parziale “abolitio criminis” deve ritenersi più favorevole rispetto a quella di cui all’art. 590-sexies cod. pen. introdotto dall’art. 6 legge 8 marzo 2017 n. 24 che configura una mera causa di non punibilità. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 36723 del 31 luglio 2018 (Cass. Pen. 36723/2018)
In tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria nelle more pubblicazione delle linee guida di cui all’art. 5 della legge n. 24 del 2017 la rilevanza penale della condotta ai sensi dell’art. 590-sexies cod. pen. può essere valutata con esclusivo riferimento alle buone pratiche clinico assistenziali adeguate al caso concreto. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 37794 del 6 agosto 2018 (Cass. Pen. 37794/2018)
In tema di colpa medica non si può escludere l’imperizia del medico solo in virtù del suo noto valore clinico non dovendo la nozione di imperizia essere rivolta al soggetto nella sua complessiva attività e alle sue capacità professionali ma al singolo atto qualificato come colposo e che viene a lui addebitato. (Nella fattispecie ha annullato con rinvio la sentenza di merito che aveva erroneamente qualificato come imprudente la condotta di un medico per la morte di una paziente deceduta in seguito alle complicazioni post-operatorie). Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 37794 del 30 maggio 2018 (Cass. Pen. 24384/2018)
In tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria le raccomandazioni contenute nelle linee guida definite e pubblicate ai sensi dell’art. 5 della legge 8 marzo 2017 n. 24 – pur rappresentando i parametri precostituiti a cui il giudice deve tendenzialmente attenersi nel valutare l’osservanza degli obblighi di diligenza prudenza perizia -non integrano veri e propri precetti cautelari vincolanti capaci di integrare in caso di violazione rimproverabile ipotesi di colpa specifica data la necessaria elasticità del loro adattamento al caso concreto; ne consegue che nel caso in cui tali raccomandazioni non siano adeguate rispetto all’obiettivo della migliore cura per lo specifico caso del paziente l’esercente la professione sanitaria ha il dovere di discostarsene. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 8770 del 22 febbraio 2018 (Cass. Pen. 8770/2018)
In tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria l’abrogato art. 3 comma 1 del D.L. n. 158 del 2012 si configura come norma più favorevole rispetto all’art. 590-sexies cod. pen. introdotto dalla legge n. 24 del 2017 sia in relazione alle condotte connotate da colpa lieve da negligenza o imprudenza sia in caso di errore determinato da colpa lieve da imperizia intervenuto nella fase della scelta delle linee-guida adeguate al caso concreto. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 8770 del 22 febbraio 2018 (Cass. Pen. 8770/2018)
In tema di colpa medica la nuova disciplina dettata dall’art. 590-sexies cod. pen. (introdotta dall’art. 6 comma secondo della legge 8 marzo 2017 n. 24) – che nel caso di evento lesivo o mortale verificatosi a causa di imperizia dell’esercente la professione sanitaria esclude la punibilità dell’agente il quale abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida ufficiali ovvero in mancanza di queste le buone pratiche assistenziali e sempre che tali raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto -non trova applicazione: a) negli ambiti che per qualunque ragione non siano governati da linee guida; b) nelle situazioni concrete in cui le suddette raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiari condizioni del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate; c) in relazione alle condotte che sebbene collocate nell’ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti e appropriate non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo come nel caso di errore nell’esecuzione materiale di atto chirurgico pur correttamente impostato secondo le raccomandazioni ufficiali.
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Il concorso colposo risulta configurabile anche rispetto al delitto doloso purché il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma colposa e nella condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa dovendosi altresì verificare che la regola cautelare violata sia diretta a prevenire anche il rischio dell’atto doloso del terzo e che quest’ultimo risulti prevedibile per l’agente chiamato a rispondere a titolo di colpa (principio affermato nella specie con riguardo al caso di un medico psichiatra cui si addebitava di non avere sottoposto ad un trattamento farmacologico adeguato alla sua effettiva e riconoscibile pericolosità un soggetto affidato alle sue cure il quale aveva quindi commesso un omicidio).
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Attesa l’assenza nella normativa in materia di colpa medica introdotta dalla legge n. 24/2017 della distinzione ai fini penalistici tra colpa lieve e colpa grave quale prevista invece dal previgente art. 3 comma 1 D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012 n. 189 (in base al quale la responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria che si fosse attenuto “a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica” era limitata ai casi di colpa grave) deve ritenersi che tale norma in base alla regola dettata dall’art. 2 c.p. debba continuare a trovare applicazione quale norma più favorevole relativamente ai fatti avvenuti durante la sua vigenza quando sussistendo le altre condizioni l’esercente la professione sanitaria dovrebbe rispondere solo a titolo di colpa lieve.
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In tema di responsabilità penale a titolo di colpa medica la nuova disciplina dettata dall’art. 590 sexies c.p. introdotto dall’art. 6 della legge n. 24/2017 nella parte in cui dispone che “Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero in mancanza di queste le buone pratiche clinico-assistenziali sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto” va interpretata nel senso che essa riguarda soltanto i casi in cui vi sia imputazione di colpa per imperizia e non trova applicazione negli ambiti che per qualunque ragione non siano governati da linee guida come pure nelle situazioni concrete nelle quali tali raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiarità della condizione del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate dovendosi altresì escludere la sua operatività in relazione alle condotte che sebbene poste in essere nell’ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti ed appropriate non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 28187 del 7 giugno 2017 (Cass. Pen. 28187/2017)