Art. 590 quinquies – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Definizione di strade urbane e extraurbane

Articolo 590 quinquies - codice penale

(1) Ai fini degli articoli 589 bis e 590 bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F bis del medesimo comma 2.

Articolo 590 quinquies - Codice Penale

(1) Ai fini degli articoli 589 bis e 590 bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F bis del medesimo comma 2.

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.

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