(1) Nel caso di cui all’articolo 589 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni..
(1) Nel caso di cui all’articolo 589 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni..
(1) Nel caso di cui all’articolo 589 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni..
(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 1, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.
Arresto: facoltativo in flagranza. | 381 c.p.p. |
Fermo di indiziato di delitto: consentito. | 384 c.p.p. |
Misure cautelari personali: consentite. | 280, 287 c.p.p. |
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico. | 33 ter c.p.p. |
Procedibilità: d’ufficio. | 50 c.p.p. |
Il reato di omicidio stradale aggravato dalla fuga può concorrere con quello di omessa prestazione di assistenza stradale in quanto le fattispecie di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 189 cod. strada costituiscono due distinte ipotesi di reato e soltanto la condotta di fuga dopo un incidente stradale è assorbita nella fattispecie complessa di cui al combinato disposto degli artt. 589-bis e 589-ter cod. pen. Cass. pen. sez. IV 12 giugno 2019 n. 25842
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
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