Il delitto di lesioni personali, commesso per eseguire il delitto di rapina, è procedibile d’ufficio e non a querela di parte, ricorrendo l’aggravante del nesso teleologico ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, 576, primo comma, n. 1 e 61, primo comma, n. 2, cod. pen. Cass. pen. sez. II 23 luglio 2020 n. 22081
In tema di minaccia, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi una roncola, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per il quale rientra in questa categoria qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa della persona. Cass. pen. sez. II 11 giugno 2020 n. 17942
In tema di lesioni personali volontarie ricorre la circostanza aggravante dell’uso di uno strumento atto ad offendere di cui all’art. 585 comma secondo n. 2 cod. pen. laddove la condotta lesiva sia in concreto realizzata adoperando qualsiasi oggetto anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa. Ne consegue che anche un pezzo di legno se usato in un contesto aggressivo (nella specie scagliato contro la persona offesa) costituisce arma impropria ai fini dell’applicazione dell’aggravante in esame da ciò derivando la procedibilità d’ufficio del reato. Cass. pen. sez. V 2 marzo 2016 n. 8640
Integra lo “sfregio permanente” quale circostanza aggravante del delitto di lesioni volontarie qualsiasi segno idoneo ad alterare la fisionomia della persona ancorché di dimensioni contenute rispetto ai tratti naturali dei lineamenti escludendone l’armonia con effetto sgradevole o di ilarità anche se non di ripugnanza e compromettendone l’immagine in senso estetico in rapporto ad un osservatore comune di gusto normale e di media sensibilità. Né a tal fine rileva la possibilità di eliminazione o di attenuazione del danno fisionomico mediante speciali trattamenti di chirurgia facciale. (Nella specie lo sfregio è consistito in una cicatrice al viso della lunghezza di 3 cm). Cass. pen. sez. V 8 luglio 2010 n. 26155
Ricorre la circostanza aggravante di cui all’art. 585 comma secondo n. 2 c.p. (lesione personale procurata con l’uso di strumenti atti ad offendere) nel fatto di minaccia commesso con l’uso di un randello di legno qualificabile come arma impropria in quanto si tratta di attrezzo che in date circostanze può essere usato come strumento contundente e pertanto di offesa. Cass. pen. Sez. V 2 febbraio 2009 n. 4405
Sussiste l’aggravante prevista dall’art. 585 comma secondo n. 2 cod.pen. nel caso in cui le lesioni personali siano state cagionate alla vittima all’interno della propria abitazione con l’uso di una stampella da deambulazione ritenuto che devono considerarsi armi improprie tutti gli strumenti ancorchè non da punta o da taglio che in particolari circostanze di tempo o di luogo possono essere utilizzati per l’offesa alla persona. Cass. pen. sez. V 14 ottobre 2015 n. 41284
Il “nunchaku” strumento utilizzato per aggressione e difesa nelle arti marziali e costituito da due bastoni corti uniti da una breve catena o corda rientra nel novero delle armi comuni non da sparo o “bianche” essendo destinato all’offesa alla persona perché idoneo a strangolare oltre che a colpire e ledere. (Fattispecie relativa a lesioni aggravate dall’uso di armi). Cass. pen. sez. VI 31 gennaio 2014 n. 5066
In tema di lesioni personali volontarie ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi nella colluttazione una stampante fuori uso (raccolta da un vicino cassonetto dei rifiuti) trattandosi di arma impropria ai sensi dell’art. 4 comma secondo della L. n. 110 del 1975 per il quale rientrano in questa categoria oltre gli strumenti da punta e taglio e gli altri oggetti specificamente indicati anche qualsiasi strumento che nelle circostanze spazio-temporali dell’azione sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa della persona. Cass. pen. sez. VI 17 novembre 2011 n. 42428
In tema di lesioni personali volontarie ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un manico di scopa ed un ombrello trattandosi di armi improprie ai sensi dell’art. 4 comma secondo legge n. 110 del 1975 per il quale rientra in questa categoria oltre agli strumenti da punta e taglio e gli altri oggetti specificamente indicati anche qualsiasi strumento che nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa della persona. Cass. pen. sez. V 16 luglio 2010 n. 27768
In tema di lesioni personali volontarie ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi una spranga di ferro essendo questa un’arma impropria. Cass. pen. sez. V 21 novembre 2008 n. 43753
In tema di lesioni personali volontarie ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente faccia uso di una catena di ferro rientrando la stessa nella nozione d’arma impropria. Cass. pen. sez. V 21 novembre 2008 n. 43759
In tema di lesioni personali volontarie ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente faccia uso di sassi rientrando gli stessi nella nozione d’arma impropria. Cass. pen. sez. V 20 novembre 2008 n. 43348
Sussiste l’aggravante di cui all’art. 585 comma secondo n. 2 c.p. (lesione personale procurata con l’uso di strumenti atti ad offendere) nel caso in cui le lesioni siano procurate con l’uso di un bastone ricavato dalla gamba di un tavolino né rileva in senso contrario la circostanza che si tratti di uso momentaneo od occasionale dello strumento atto ad offendere considerato che tale previsione non richiede che l’uso dello strumento offensivo integri anche la contravvenzione di cui all’art. 4 della L. n. 110 del 1975. Cass. pen. sez. V 17 marzo 2006 n. 9388
Sono da ritenere armi sia pure improprie ex art. 4 della legge n. 110 del 1975 gli strumenti ancorché non da punta o da taglio che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere usati per l’offesa alla persona. Ne consegue che anche un bastone se usato in un contesto aggressivo diventa uno strumento atto ad offendere e costituisce pertanto arma ai fini dell’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 585 comma 2 c.p. Cass. pen. sez. V 20 novembre 2000 n. 11872
Il crick la cui destinazione naturale non è quella dell’offesa alla persona ed il cui porto fuori dell’abitazione è giustificato dall’uso stesso cui l’oggetto è destinato non è idoneo ad integrare l’aggravante del reato di lesioni prevista dall’art. 585 comma 2 n. 2 c.p. Cass. pen. sez. VI 23 febbraio 1998 n. 2333
Il porto senza giustificato motivo disciplinato dall’art. 4 comma secondo legge 18 aprile 1975 n. 110 concerne qualsiasi strumento non considerato espressamente come arma da punta e taglio purché chiaramente utilizzabile per le circostanze di tempo e luogo per l’offesa alla persona. È tale un bastone di legno atto a cagionare contusioni. Ma il reato non sussiste qualora nel corso del diverbio il bastone sia stato raccolto estemporaneamente sul luogo e immediatamente utilizzato per ledere. Difatti è necessario che la condotta pericolosa di porto dello strumento fuori della propria abitazione senza giustificato motivo abbia una durata apprezzabile oltre il tempo occorrente per cagionare le lesioni non ravvisandosi altrimenti una diversa ed autonoma situazione di pericolo che il reato c.d. di sbarramento mira ad evitare rispetto all’evento lesivo in concreto cagionato. Cass. pen. sez. IV 3 settembre 1996 n. 8222
Poiché ai sensi dell’art. 4 della L. 18 aprile 1975 n. 110 devono considerarsi armi sia pure improprie tutti quegli strumenti ancorché non da punta o da taglio che in particolari circostanze di tempo e di luogo possono essere utilizzati per l’offesa alla persona anche il cosiddetto «taglierino» quando sia utilizzato al fine di minaccia in un contesto aggressivo e quindi senza giustificato motivo diventa uno strumento atto ad offendere e deve pertanto considerarsi arma anche ai fini dell’applicazione delle aggravanti previste dagli artt. 628 comma 3 n. 1 e 585 c.p. Cass. pen. sez. II 31 maggio 1996 n. 5488
Nell’ipotesi di lesioni volontarie con l’uso di una lima sussiste l’aggravante prevista dall’art. 585 cpv. n. 2 c.p. e la conseguente procedibilità di ufficio ed è del tutto irrilevante che il fatto sia accaduto all’interno dell’abitazione dell’imputato senza cioè che lo strumento atto ad offendere sia stato portato fuori dalla abitazione. Cass. pen. sez. VI 17 novembre 1994 n. 11523
Un ago innestato in una siringa usato in un contesto aggressivo è arma impropria poiché presenta chiare caratteristiche che lo rendono utilizzabile per l’offesa alla persona. (Fattispecie relativa a ritenuta applicabilità dell’aggravante di cui all’art. 585 secondo comma n. 2 c.p. al reato di lesioni personali volontarie). Cass. pen. sez. V 6 febbraio 1987 n. 1367
Sussiste l’aggravante di cui all’art. 585 comma secondo n. 2 c.p. nel caso di lesioni personali provocate da un coltello “multiuso” cioè dal coltello che oltre alla lama da taglio incorpora altre funzioni (forbice apribottiglie cacciavite ecc.) trattandosi di strumento che al di là della sua diffusione e dell’ordinario impiego per scopi pacifici ed innocui può in determinate circostanze essere usato per offendere e in quanto tale riconducibile alla nozione di arma di cui all’art. 585 comma secondo n. 2 c.p.. Cass. pen. sez. V 10 dicembre 2014 n. 51237
In tema di lesioni personali e di omicidio preterintenzionale ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando la vittima delle lesioni è aggredita con un coltello da cucina che rientra nella nozione di «arma» in cui sono ricompresi tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è vietato il porto senza giusticato motivo. Cass. pen. sez. fal. 4 settembre 2006 n. 29549
In tema di lesioni personali la circostanza aggravante del fatto commesso con armi prevista dall’art. 585 comma primo ult. parte c.p. ricorre solo quando l’oggetto qualificato come arma è usato in maniera propria conformemente alla sua funzione di strumento idoneo e destinato all’offesa dell’incolumità personale (nella specie la Cassazione ha escluso la sussistenza dell’aggravante de qua sul rilievo che l’imputato aveva utilizzato impropriamente un’arma comune da sparo usandola come corpo contundente). Cass. pen. sez. I 12 luglio 1991 n. 7524
La circostanza aggravante speciale di carattere obiettivo e ad effetto comune del delitto di lesione personale volontaria costituita dal fatto commesso con armi postula per il suo riconoscimento che lo strumento qualificabile come arma sia stato usato secondo la sua destinazione sì che deve escludersi la configurabilità dell’aggravante nel caso in cui un’arma comune da sparo corta o lunga sia stata usata come corpo contundente. Cass. pen. sez. I 7 febbraio 1987 n. 1449