Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall’art. 577 comma 1 n. 2 c.p. l’espressione “mezzo insidioso” indica quello che per la sua natura ingannevole o per il modo e le circostanze che ne accompagnano l’uso reca in sé un pericolo nascosto tale da sorprendere l’attenzione della vittima e rendere alla stessa impossibile o comunque più difficile che di fronte ad ogni altro mezzo la difesa. (Fattispecie in tema di lesioni personali volontarie procurate appiccando il fuoco allo zerbino di ingresso dell’abitazione della vittima). Cass. pen. sez. II 22 agosto 2002 n. 29921
Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica) dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l’occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato. Cass. pen. sez. V 22 ottobre 2015 n. 42576
Non osta alla configurabilità dell’aggravante della premeditazione il fatto che il soggetto agente abbia condizionato l’attuazione del proposito criminoso alla mancata verificazione di un evento ad opera della vittima quando la condizione risolutiva si pone come un avvenimento previsto atto a far recedere la più precisa e ferma risoluzione criminosa del reo. (Fattispecie in cui l’omicidio era stato programmato per il caso in cui la vittima avesse ribadito il rifiuto di riallacciare il rapporto di convivenza con il reo). Cass. pen. sez. I 9 maggio 2013 n. 19974
In tema di omicidio volontario non è sicuro indice rivelatore della premeditazione che si sostanzia in una deliberazione criminosa coltivata nel tempo e mai abbandonata l’intervallo di una notte tra la preparazione e l’esecuzione sì come non possono trarsi elementi di certezza della predisposizione di un agguato perché quest’ultima attiene alla realizzazione del delitto e non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di quel processo psicologico di intensa riflessione e di fredda determinazione che caratterizza la indicata circostanza aggravante. Cass. pen. sez. I 20 dicembre 2011 n. 47250
La circostanza aggravante della premeditazione che implica l’esistenza del dolo intenzionale non è applicabile al concorrente chiamato a rispondere di un reato diverso da quello voluto la cui condotta in riguardo al reato diverso non può essere qualificata dal dolo neppure nella forma meno intensa del dolo eventuale. Cass. pen. sez. I 24 marzo 2009 n. 12875
Elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso (elemento di natura cronologica ) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica ). Cass. pen. Sezioni Unite 9 gennaio 2009 n. 337
Il dolo «condizionato» è pienamente compatibile con l’aggravante della premeditazione la quale ricorre anche quando l’attuazione del proposito criminoso è condizionata al verificarsi o non di un determinato evento. Cass. pen. sez. I 20 febbraio 2008 n. 7766
La premeditazione non è esclusa dal fatto che l’agente abbia eseguito il delitto in seguito ad un occasionale incontro con la vittima. Cass. pen. sez. I 20 febbraio 2008 n. 7766
I caratteri della fermezza e dell’irrevocabilità della risoluzione criminosa necessari per la configurazione dell’aggravante della premeditazione non ricorrono ove la decisione di uccidere sia stata adottata senza la specifica individuazione dei vari bersagli e senza l’accurata organizzazione delle varie aggressioni. Cass. pen. sez. II 9 giugno 2005 n. 21956
Nel caso di concorso di persone nel reato di omicidio l’aggravante della premeditazione si estende al correo che ne abbia effettiva conoscenza e che aderisca così al progetto criminoso. Cass. pen. sez. II 9 giugno 2005 n. 21956
In tema di omicidio volontario l’agguato costituisce una modalità di esecuzione del delitto e può assumere rilevanza probatoria ai fini dell’aggravante della premeditazione quando dimostri che il delitto è stato deliberato in un arco di tempo apprezzabile in concreto e sufficiente a far riflettere l’agente sulla decisione presa. Cass. pen. sez. I 31 maggio 2004 n. 24733
Nel delitto di omicidio la circostanza aggravante della premeditazione prevista dall’art. 577 comma 1 n. 3 c.p. richiede due elementi: uno ideologico o psicologico consistente nel perdurare nell’animo del soggetto di una risoluzione criminosa ferma e irrevocabile; l’altro cronologico rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile fra l’insorgenza e l’attuazione di tale proposito (nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non essendo stato individuato il momento dell’insorgere del proposito criminoso per la mancata prova del movente dell’omicidio non era stato possibile valutare l’esistenza di un ragionevole lasso di tempo tra il proposito criminoso e la sua attuazione per cui non risultava neppure accertata la sussistenza della circostanza aggravante). Cass. pen. sez. I 24 giugno 2003 n. 27307
Ai limitati fini della configurabilità della circostanza aggravante dell’omicidio prevista dall’art. 577 n. 1 c.p. (fatto commesso contro l’ascendente o il discendente) la filiazione naturale della vittima – equiparata a quella legittima ai sensi dell’art. 540 comma primo c.p. – può essere accertata anche in contrasto con lo status di figlio legittimo formalmente spettante alla stessa vittima nulla rilevando in contrario che il comma secondo del citato art. 540 preveda che anche in sede penale il rapporto di filiazione illegittima sia stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile. Cass. pen. sez. I 29 marzo 2004 n. 15023
Rientra nella competenza del giudice di pace il reato di lesioni personali (art. 582 comma secondo c.p.) sia o meno aggravato ai sensi dell’art. 577 comma secondo c.p. (fatto commesso in danno del coniuge); tale circostanza non può tuttavia ritenersi integrata qualora la persona offesa sia come nella specie convivente more uxorio ed il trattamento sanzionatorio applicabile è quello previsto dall’art. 52 comma secondo lett. b) D.L.vo n. 274 del 2000 che ai sensi dell’art. 620 comma primo lett. l) c.p.p. può essere sussistendone i presupposti rideterminato dalla stessa Corte di cassazione. Cass. pen. sez. V 27 febbraio 2007 n. 8121
La natura soggettiva della circostanza aggravante prevista per il delitto di omicidio dall’art. 577 comma primo n. 4 c.p. (aver commesso il fatto per motivi abietti o futili ovvero adoperando sevizie o agendo con crudeltà verso le persone) non preclude la sua estensione al concorrente che con il proprio volontario contributo abbia dato adesione alla realizzazione dell’evento rappresentandosi e condividendo gli sviluppi dell’azione esecutiva posta in essere dall’autore materiale del delitto e perciò maturando e facendo propria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest’ultima. (Nella specie è stata ritenuta sussistente la circostanza in discorso nel fatto di chi presente alla selvaggia aggressione della vittima ne abbia impedito la fuga riportandola di peso nel luogo in cui era stata proditoriamente attirata e aggredita e nelle mani dell’aggressore visibilmente in preda a un’incontenibile furia omicida sul rilievo che tale condotta non può non significare secondo una logica applicazione del criterio di imputazione disciplinato dagli artt. 59 comma secondo e 118 c.p. la piena consapevolezza delle spietate modalità con cui l’aggressore avrebbe proseguito nell’azione delittuosa) Cass. pen. sez. I 22 febbraio 2005 n. 6775