Art. 576 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Circostanze aggravanti. Ergastolo

Articolo 576 - codice penale

(1) Si applica la pena dell’ergastolo (2) se il fatto preveduto dall’articolo precedente è commesso:
1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell’articolo 61;
2) contro l’ascendente o il discendente (540; 75 c.c.), quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
3) dal latitante (296 c.p.p.), per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
4) dall’associato per delinquere (416), per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 quinquies, (3) 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies (4);
5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612 bis nei confronti della stessa persona offesa (5);
5 bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio (6).
È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell’articolo 61 (296 c.p.p.).

Articolo 576 - Codice Penale

(1) Si applica la pena dell’ergastolo (2) se il fatto preveduto dall’articolo precedente è commesso:
1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell’articolo 61;
2) contro l’ascendente o il discendente (540; 75 c.c.), quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell’articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso ovvero quando vi è premeditazione;
3) dal latitante (296 c.p.p.), per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;
4) dall’associato per delinquere (416), per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione;
5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 quinquies, (3) 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies (4);
5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612 bis nei confronti della stessa persona offesa (5);
5 bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio (6).
È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell’articolo 61 (296 c.p.p.).

Note

(1) Le parole: «Pena di morte» sono state così sostituite dalla parola: «Ergastolo» dall’art. 4, comma 1, lett. e), n. 3), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.
(2) Le parole: «la pena di morte» sono state così sostituite dalle attuali: «la pena dell’ergastolo» dall’art. 4, comma 1, lett. e), n. 1), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.
(3) Le parole: «583 quinquies,» sono state inserite dall’art. 12, comma 2, della L. 19 luglio 2019, n. 69.
(4) Questo numero è stato, da ultimo, così sostituito dall’art. 4, comma 1, lett. e), n. 2), della L. 1° ottobre 2012, n. 172.
(5) Questo numero è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella L. 23 aprile 2009, n. 38.
(6) Questo numero è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. b sexies), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

Tabella procedurale

Arresto: obbligatorio in flagranza.380 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito.384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite.280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Corte di assise; nel caso di tentato omicidio, Tribunale collegiale.5 c.p.p.; 33 bis c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

La circostanza aggravante di cui all’art. 576, comma quinto-bis, cod. pen. non risulta sempre configurabile nel caso di reato commesso ai danni di appartenenti alla polizia municipale, in quanto questi ultimi rivestono la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria solo se risulti in concreto lo svolgimento delle attività previste dall’art. 57 cod. proc. pen., ovvero quella di agente di pubblica sicurezza a condizione che vi sia un formale provvedimento prefettizio adottato ai sensi dell’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65. (In motivazione la Corte ha ritenuto che la contestazione dell’aggravante non fosse implicitamente contenuta in quella del reato di cui all’art. 337 cod. pen., in quanto l’art. 576, comma quinto-bis cod. pen. ritaglia, nella più generica categoria dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio, una più ristretta categoria di soggetti che svolgono specifiche funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 31231 del 9 novembre 2020 (Cass. pen. n. 31231/2020)

Non può ritenersi validamente contestata “in fatto” la circostanza aggravante di cui all’art. 576, comma 5-bis, cod. pen. in un capo di imputazione per lesioni che menzioni la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza della vittima (nella specie, indicata come carabiniere scelto), senza contenere riferimenti chiari e precisi alla commissione del fatto “nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio”, che è parte integrante della previsione circostanziale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per difetto di querela). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 33523 del 24 luglio 2019 (Cass. pen. n. 33523/2019)

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante del fatto commesso nei confronti di pubblico ufficiale o di agente di polizia giudiziaria ovvero di pubblica sicurezza “nell’atto dell’adempimento delle funzioni o del servizio”, di cui all’art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen. occorre un collegamento logico tra il fatto delittuoso e l’adempimento delle funzioni o del servizio, con conseguente esclusione di tale circostanza in caso di mera connessione temporale tra di essi. (Fattispecie relativa all’omicidio commesso da un carabiniere ai danni di altro carabiniere all’interno di una caserma, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso l’aggravante in oggetto, non essendo emersa la sussistenza di un legame diretto tra il fatto delittuoso e l’esercizio delle funzioni). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9108 del 1 marzo 2019 (Cass. pen. n. 9108/2019)

L’aggravante di cui all’art. 576, comma 1, n. 5 cod. pen. sussiste anche quando il delitto di omicidio sia stato commesso nell’atto di un tentativo di violenza sessuale, in quanto l’espressione “in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli artt. 572, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies cod. pen.” si riferisce a tutto il processo esecutivo di tali reati e, quindi, anche al tentativo. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 38331 del 1 agosto 2017 (Cass. pen. n. 38331/2017)

Nella ipotesi di omicidio aggravato perchè commesso “in occasione” della commissione di una violenza sessuale (art. 576, primo comma, n. 5, cod. pen.), il reato previsto dall’art. 609 -bis cod.pen. non resta assorbito nel reato di omicidio, ma concorre con esso qualora difetti la contestualità tra le due condotte. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato avverso la sentenza che riteneva sussistente il concorso tra i due reati, in ragione della netta cesura temporale tra l’atto sessuale e l’omicidio, adeguatamente valorizzata nella motivazione del giudice di appello). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 29167 del 12 giugno 2017 (Cass. pen. n. 29167/2017)

In tema di omicidio, l’aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 5.1) cod. pen. – e cioè l’aver commesso il fatto da parte di chi sia l’autore del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen. nei confronti della stessa persona offesa – è configurabile nel caso di improcedibilità del reato di atti persecutori per mancanza di querela ed anche in assenza di una precedente condanna dell’imputato per detto reato. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4133 del 1 febbraio 2016 (Cass. pen. n. 4133/2016)

In tema di lesioni personali, l’aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 5. 1) c.p. – e cioè l’aver commesso il fatto da parte di chi sia l’autore del delitto di cui all’ art. 612 bis c.p. nei confronti della medesima persona offesa – è configurabile anche se sia stata rimessa la querela per il delitto di cui all’art. 612 bis c.p.. (Nella specie, la Corte ha ritenuto procedibile d’ufficio il reato di lesioni personali lievi anche a seguito della remissione della querela per il delitto di cui all’art. 612 bis c.p.). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 38690 del 19 settembre 2013 (Cass. pen. n. 38690/2013)

I caratteri della fermezza e dell’irrevocabilità della risoluzione criminosa, necessari per la configurazione dell’aggravante della premeditazione, non ricorrono nel caso in cui, pur essendovi stata accurata programmazione di un’azione letale, muti l’oggetto della stessa, venendo di fatto l’azione impulsivamente rivolta contro persona diversa da quella cui si rivolgeva l’ideazione criminosa, investita da un accesso d’ira per essersi posta come ostacolo imprevisto rispetto all’intento originario. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 47880 del 22 dicembre 2011 (Cass. pen. n. 47880/2011)

Integra il delitto di omicidio aggravato dai motivi abietti la condotta di colui che uccide, per vendetta e con l’intenzione di affermare il proprio prestigio criminale, la persona offesa di un tentativo di estorsione che lo aveva denunziato, confermando le proprie accuse nel corso del relativo giudizio. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8410 del 25 febbraio 2009 (Cass. pen. n. 8410/2009)

La circostanza aggravante del delitto di omicidio prevista dall’art. 576, comma primo, n. 5 c.p. (aver commesso il fatto nell’atto di commettere taluno dei delitti già previsti dagli artt. 519, 520 e 521 e oggi dagli artt. 609 bis e seguenti, introdotti dalla legge n. 66 del 1996, recante norme contro la violenza sessuale) è compatibile con l’aggravante teleologica prevista dal precedente n. 1 dello stesso articolo che sia stata contestata con riferimento a uno di tali delitti, in quanto l’assorbimento di essi in quello di omicidio in funzione di inasprimento sanzionatorio per quest’ultimo non cancella la loro autonomia ai plurimi e diversi effetti di volta in volta rilevanti per l’ordinamento giuridico.

La circostanza aggravante del delitto di omicidio prevista dall’art. 576, comma primo, n. 5 c.p. (avere commesso il fatto nell’atto di commettere taluno dei delitti previsti dagli artt. 519, 520 e 521, che contemplavano, rispettivamente, la violenza carnale, la congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale e gli atti di libidine violenti) è configurabile con riferimento a tutti i delitti di violenza sessuale di cui agli artt. 609 bis e ss. stesso codice, come introdotti dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66 (recante norme contro la violenza sessuale), a nulla rilevando che tale legge abbia disposto l’espressa abrogazione dei citati artt. 519, 520 e 521, in quanto il richiamo a questi ultimi nell’art. 576 rientra nella figura del rinvio formale e non di quello recettizio, sicché quella abrogazione non ha comportato una abolitio criminis, ma solo un ordinario fenomeno di successione di leggi penali incriminatici nel tempo, e il mancato adeguamento della formulazione di quest’ultima norma è ascrivibile a mero difetto di coordinamento legislativo. (Fattispecie concernente il delitto di violenza sessuale di gruppo di cui all’art. 609 octies c.p., con riferimento al quale la Corte, dopo avere argomentatamente escluso che la sua autonoma configurazione di figura delittuosa plurisoggettiva e a concorso necessario lo ponga in rapporto di discontinuità con la normativa previgente, ha ritenuto la sua piena sovrapponibilità alle ipotesi criminose già previste dagli artt. 110 e 519-521 c.p., unificate nel nuovo art. 609 bis stesso codice) Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6775 del 22 febbraio 2005 (Cass. pen. n. 6775/2005)

In materia di delitti contro la persona, pur essendo richiesto per la sussistenza della aggravante di cui all’art. 576 n. 5 c.p. il requisito della contestualità nel senso che gli atti di violenza sessuale devono essere contemporanei alla uccisione della vittima, non può escludersi la sussistenza della aggravante in parola, allorché l’agente, contemporaneamente agli atti di violenza sessuale, ponga in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte della vittima, anche se il decesso della stessa si sia verificato non contestualmente agli atti di violenza sessuale, ma poco dopo. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 3536 del 16 aprile 1997 (Cass. pen. n. 3536/1997)

In applicazione del principio di specialità sancito dall’art. 15 c.p. e del principio secondo cui lo stesso fatto non può essere posto a carico dell’agente una seconda volta, la violenza o minaccia adoperata dopo la sottrazione di una cosa mobile altrui, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità, è elemento costitutivo del reato di rapina impropria, di cui all’art. 628, primo capoverso, c.p. valutato dal legislatore per configurare tale fattispecie di reato, e pertanto non può essere valutata una seconda volta a titolo di circostanza aggravante del nesso teleologico prevista dall’art. 576, n. 1, c.p. in relazione all’art. 61, n. 2, c.p. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5189 del 25 maggio 1996 (Cass. pen. n. 5189/1996)

Nell’omicidio l’aggravante del nesso teleologico ex art. 576 n. 1 c.p.p. ha natura meramente soggettiva e per la sua struttura concerne i motivi soggettivi dell’agire e non già l’elemento materiale del reato: conseguentemente, per essere estesa ai concorrenti, è necessario che costoro abbiano voluto la finalità conseguita dall’agente materiale ed abbiano con cosciente volontà a tal uopo delegato l’esecutore del reato; ciò in quanto l’art. 113 c.p. così come novellato dall’art. 3 della L. 7 febbraio 1990, n. 19 – afferma che le circostanze concernenti, tra l’altro, i motivi a delinquere sono valutate soltanto con riguardo alla persona cui si riferiscono. (Fattispecie relativa ad ipotesi di concorso ex art. 116 c.p. in omicidio non voluto, rappresentante sviluppo di concordata rapina. Affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha rilevato che dall’atteggiamento psicologico inerente a tale anomala figura di concorrente esula qualsiasi rappresentazione e volizione dei motivi a delinquere – tipici della suddetta aggravante – che hanno determinato l’autore materiale del reato diverso a realizzarlo, sicché non è normativamente e logicamente estendibile nei confronti di detto concorrente l’aggravante del nesso teleologico). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 12584 del 20 dicembre 1994 (Cass. pen. n. 12584/1994)

Pur dovendosi escludere in linea generale che la vendetta possa costituire motivo abietto idoneo a configurare l’aggravante prevista dall’art. 61, n. 1, c.p., l’aggravante stessa deve invece ritenersi configurabile nell’ipotesi di omicidio per vendetta attuata nei confronti del supposto delatore esercitata per consolidare il vincolo di omertà di un gruppo criminoso, indebolito da fughe di notizie e collaborazioni alle indagini. La finalità di impedire la denuncia di delitti e di garantire la compattezza di un gruppo criminoso, ostacolando la difesa della collettività, costituisce motivo in contrasto con le norme fondamentali della convivenza civile, è considerato con profonda riprovazione da coloro che della comunità si sentono parte, ed integra pertanto l’aggravante prevista dall’art. 61, n. 1, c.p. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 6231 del 27 maggio 1994 (Cass. pen. n. 6231/1994)

La circostanza aggravante prevista dall’art. 576 n. 3 c.p. si applica anche all’evaso. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9483 del 10 settembre 1992 (Cass. pen. n. 9483/1992)

In tema di omicidio, sussiste la circostanza aggravante di cui all’art. 576, primo comma, n. 5, c.p. alla sola condizione, necessaria e sufficiente, che il delitto di omicidio sia commesso contestualmente al fatto integrativo di una delle fattispecie criminose previste dagli artt. 519, 520 e 521 c.p., senza che sia richiesta, in aggiunta, alcuna connessione di tipo finalistico fra i due delitti. Verificandosi la detta ipotesi, deve escludersi, in applicazione dei principi che disciplinano il reato complesso (art. 84 c.p.), il concorso formale fra l’omicidio e il reato sessuale, rimanendo quest’ultimo assorbito, sotto specie di aggravante, nel primo. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4690 del 15 aprile 1992 (Cass. pen. n. 4690/1992)

Qualora la detenzione di sostanze stupefacenti, che può essere anche legittima, diventa ad un certo punto illecita, ciò non comporta che esse diventino res nullius ai fini della configurabilità del delitto di rapina. È a tal fine sufficiente il requisito dell’alienità della cosa costituente oggetto dell’impossessamento della cosa mobile, mediante minaccia sottraendola al detentore. Persiste, pertanto, l’aggravante di cui all’art. 576 n. 1 c.p., in relazione alla circostanza del nesso teleologico ex art. 61 n. 2 c.p. in caso di omicidio volontario commesso al fine di impossessamento di droga illecitamente detenuta dalla vittima. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8755 del 5 settembre 1991 (Cass. pen. n. 8755/1991)

Istituti giuridici

Novità giuridiche