Art. 574 bis – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Sottrazione e trattenimento di minore all'estero

Articolo 574 bis - codice penale

(1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale (2) o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale (3), è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale (2).

Articolo 574 bis - Codice Penale

(1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale (2) o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della responsabilità genitoriale (3), è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale (2).

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 3, comma 29, lett. b), della L. 15 luglio 2009, n. 94.
(2) Le parole: «potestà dei genitori» sono state così sostituite dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall’art. 93, comma 1, lett. r), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).
(3) Le parole: «potestà genitoriale» sono state così sostituite dalle attuali: «responsabilità genitoriale» dall’art. 93, comma 1, lett. r), del D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2014).

Tabella procedurale

Arresto: primo comma, facoltativo in flagranza; secondo comma non consentito.381 c.p.p.; 381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: primo comma, consentite; secondo comma, non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

La competenza per territorio, per il reato di cui all’art. 574-bis cod. pen., si radica nel luogo di residenza abituale del minore al momento dell’indebito trasferimento o trattenimento all’estero, poiché in tale luogo si realizza l’offesa tipica, consistente nell’impedimento dell’esercizio delle prerogative genitoriali nonché nella preclusione per il figlio di mantenere la comunanza di vita con i genitori. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che la competenza si radicasse nel luogo, diverso da quello di residenza della minore, in cui la stessa si incontrava con l’imputato, per essere di lì condotta in Albania). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36828 del 2 settembre 2019 (Cass. pen. n. 36828/2019)

In tema di reati contro la famiglia, integra il delitto previsto dall’art. 574-bis cod. pen. la condotta del genitore che porti con sé all’estero il figlio minore senza il consenso del coniuge, impedendo a quest’ultimo l’esercizio delle prerogative genitoriali, anche qualora il trattenimento all’estero sia di breve periodo. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il decorso di un tempo rilevante non rientra tra gli elementi oggettivi del reato, ma costituisce elemento caratterizzante la diversa fattispecie di cui all’art. 574 cod. pen.). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 31927 del 18 luglio 2019 (Cass. pen. n. 31927/2019)

In tema di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, sussiste la giurisdizione italiana nel caso di condotta di trattenimento commessa interamente all’estero solo a condizione che la residenza abituale del minore, precedentemente concordata dai genitori, fosse in Italia, sicchè questo è il luogo in cui si consuma l’offesa derivante dalla illecita condotta consistente nell’impedimento al genitore di continuare a soddisfare le esigenze fondamentali del figlio e di mantenere con questi la stabilità di rapporto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto il difetto di giurisdizione relativamente ad un caso in cui la madre, dopo aver condiviso la decisione del marito di trasferirsi in via definitiva ed aver trascorso un anno di permanenza all’estero, aveva deciso di far rientro in Italia con i figli, vedendosi tuttavia negare per questi ultimi il consenso del marito). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 8660 del 27 febbraio 2019 (Cass. pen. n. 8660/2019)

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