In tema di rapporti tra maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione, nel caso di uso sistematico di violenza fisica e morale, come ordinario trattamento del minore affidato, anche se sorretto da “animus corrigendi”, deve escludersi la configurabilità del meno grave delitto previsto dall’art. 571 cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che integri il delitto di maltrattamenti la condotta di sistematico ricorso ad atti violenti tenuta dal ricorrente nei confronti dei figli minori della propria convivente, a nulla rilevando il preteso intento educativo). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 17810 del 30 aprile 2019 (Cass. pen. n. 17810/2019)
In tema di esercizio del potere di correzione e disciplina in ambito lavorativo, configura il reato previsto dall’art. 571 cod. pen. la condotta del datore di lavoro che superi i limiti fisiologici dell’esercizio di tale potere (nella specie rimproveri abituali al dipendente con l’uso di epiteti ingiuriosi o con frasi minacciose), mentre integra il delitto di cui all’art. 572 cod. pen. la condotta del datore di lavoro che ponga in essere nei confronti del dipendente comportamenti del tutto avulsi dall’esercizio del potere di correzione e disciplina, funzionale ad assicurare l’efficacia e la qualità lavorativa, e tali da incidere sulla libertà personale del dipendente, determinando nello stesso una situazione di disagio psichico (nella specie, lancio di oggetti verso il dipendente e imposizione di stare seduto per lungo tempo davanti alla scrivania del datore di lavoro senza svolgere alcuna funzione). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 51591 del 2 dicembre 2016 (Cass. pen. n. 51591/2016)
Non integrano il delitto previsti dall’art. 571 c.p. le condotte di un insegnante di un asilo nido non violente e tipicamente affettuose, non potendo esse essere interpretate, per la loro connotazione di piccolo eccesso o mancanza di misura nella relazione tra l’educatore ed il minore, come abuso in ambito scolare materno-infantile. (Nella specie, la Corte ha escluso la sussistenza del delitto in presenza di comportamenti di un insegnante di un asilo nido consistiti in baci sulla labbra ed abbracci molto intensi ai bambini). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 11795 del 12 marzo 2013 (Cass. pen. n. 11795/2013)
Non è configurabile il reato di abuso di mezzi di correzione, qualora soggetto passivo sia il figlio già divenuto maggiorenne ancorchè convivente, trattandosi di persona non più sottoposta all’autorità del genitore. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4444 del 7 febbraio 2011 (Cass. pen. n. 4444/2011)
Ai fini dell’integrazione della fattispecie prevista dall’art. 571 c.p. è sufficiente il dolo generico, non essendo richiesto dalla norma il fine specifico, ossia un fine particolare e ulteriore rispetto alla consapevole volontà di realizzare la condotta di abuso.
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Il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché ben può ritenersi integrato da un unico atto espressivo dell’abuso, ovvero da una serie di comportamenti lesivi dell’incolumità fisica e della serenità psichica del minore, che, mantenuti per un periodo di tempo apprezzabile e complessivamente considerati, realizzano l’evento, quale che sia l’intenzione correttiva o disciplinare del soggetto attivo. (Fattispecie in cui alcuni bambini affidati ad un’insegnante di scuola materna erano stati in più occasioni oggetto di minacce e percosse, ovvero sottoposti a umilianti dileggi per il loro basso rendimento scolastico). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 18289 del 13 maggio 2010 (Cass. pen. n. 18289/2010)
Il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché può essere integrato anche da un unico atto espressivo dell’abuso. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 2100 del 18 gennaio 2010 (Cass. pen. n. 2100/2010)
In tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, la nozione di malattia nella mente (il cui rischio di causazione implica la rilevanza penale della condotta) è più ampia di quelle concernenti l’imputabilità o i fatti di lesione personale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo stato d’ansia all’insonnia, dalla depressione ai disturbi del carattere e del comportamento. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 16491 del 3 maggio 2005 (Cass. pen. n. 16491/2005)
In materia di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina il pericolo di una malattia fisica o psichica richiesto dall’art. 571 c.p. non deve essere accertato necessariamente attraverso una perizia medico-legale, ma può essere desunto anche dalla natura stessa dell’abuso, secondo le regole della comune esperienza; e può ritenersi, senza bisogno di alcuna indagine eseguita sulla base di particolari cognizioni tecniche, allorquando la condotta dell’agente presenti connotati tali da risultare suscettibile in astratto di produrre siffatta conseguenza. Né occorre, trattandosi di tipico reato di pericolo, che questa si sia realmente verificata, atteso che l’esistenza di una lesione personale è presa in considerazione come elemento costitutivo della ipotesi diversa e più grave prevista dal secondo comma dell’art. 571. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6001 del 21 maggio 1998 (Cass. pen. n. 6001/1998)
In tema di abuso di mezzi di correzione e di disciplina, di cui all’art. 571 c.p., mentre non possono ritenersi preclusi quegli atti, di minima valenza fisica o morale che risultino necessari per rafforzare la proibizione, non arbitraria né ingiusta, di comportamenti oggettivamente pericolosi o dannosi rispecchianti la inconsapevolezza o la sottovalutazione del pericolo, la disobbedienza gratuita, oppositiva e insolente, integra la fattispecie criminosa in questione l’uso in funzione educativa del mezzo astrattamente lecito, sia esso di natura fisica, psicologica o morale, che trasmodi nell’abuso sia in ragione dell’arbitrarietà o intempestività della sua applicazione sia in ragione dell’eccesso nella misura, senza tuttavia attingere a forme di violenza. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto che integrasse il reato in questione la pratica di lievi percosse e tirate di capelli per l’eccesso di reiterazione rispetto all’ordinario e per l’effetto lesivo punito dal capoverso dell’art. 571 c.p., senza peraltro che tali condotte trasmodassero nell’abitualità di maltrattamenti, inquadrabile nel distinto reato previsto nell’abitualità di maltrattamenti, inquadrabile nel distinto reato previsto dall’art. 572 c.p.). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3789 del 26 marzo 1998 (Cass. pen. n. 3789/1998)
L’esercizio della funzione correttiva con modalità afflittive e deprimenti della personalità, nella molteplicità delle sue dimensioni, contrasta con la pratica pedagogica e con la finalità di promozione dell’uomo ad un grado di maturità tale da renderlo capace di integrale e libera espressione delle sue attitudini, inclinazioni ed aspirazioni. Pertanto quando un siffatto esercizio, nel contesto della famiglia ovvero di rapporti di autorità o di dipendenza, si ripeta con abituale frequenza nei confronti dello stesso soggetto, l’intento correttivo resta escluso e si versa nell’ipotesi criminosa dell’art. 571 c.p., dei maltrattamenti in famiglia avverso fanciulli. (Principi affermati con riguardo a comportamento di ospiti-datori di lavoro di una persona extracomunitaria a cui non venne corrisposta retribuzione ed a cui sistematicamente fu imposto di non uscire, di non comunicare con alcuno, di lavarsi e vestirsi in giardino, di non guardare la televisione). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 2609 del 18 marzo 1997 (Cass. pen. n. 2609/1997)
Alla luce della concezione personalistica e pluralistica della Costituzione, del riformato diritto di famiglia e della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, non può più ritenersi lecito l’uso sistematico della violenza quale ordinario trattamento del minore, sia pure sostenuto da animus corrigendi. Pertanto, l’eccesso di mezzi violenti di correzione non rientra della fattispecie di cui all’art. 571 c.p., e la differenza tra il delitto previsto da tale articolo (abuso dei mezzi di correzione o di disciplina) e quello previsto dall’art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli) deve essere ricercato nella condotta, e non già nell’elemento soggettivo del reato, che si atteggia in entrambe le fattispecie come dolo generico.
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Con riguardo ai bambini il termine «correzione» va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo. In ogni caso non può ritenersi tale l’uso della violenza finalizzato a scopi educativi: ciò sia per il primato che l’ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti; sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di convivenza utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice. Ne consegue che l’eccesso di mezzi di correzione violenti non rientra nella fattispecie dell’art. 571 c.p. (abuso di mezzi di correzione) giacché intanto è ipotizzabile un abuso (punibile in maniera attenuata) in quanto sia lecito l’uso. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 4904 del 16 maggio 1996 (Cass. pen. n. 4904/1996)
Per stabilire se è configurabile il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina oppure altro reato (nella specie, maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli), assumono rilevanza sia l’elemento oggettivo della fattispecie concreta, e cioè la correlazione tra i mezzi e i metodi utilizzati e la finalità educativa e disciplinare, sia l’elemento soggettivo, e cioè che il motivo determinante dell’agente sia quello disciplinare e correttivo. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3536 del 11 aprile 1996 (Cass. pen. n. 3536/1996)
Integra il reato di cui all’art. 571 c.p. l’uso della violenza nei rapporti educativi come mezzo di correzione e disciplina, comunque non consentito, qualora dal fatto derivi il pericolo di una malattia del corpo e della mente o una lesione o la morte. (Fattispecie in tema di violenza fisica esercitata su dei ragazzi da un organizzatore-vigilante di campeggio montano). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 15903 del 29 novembre 1990 (Cass. pen. n. 15903/1990)
L’abuso dei mezzi di correzione previsto e punito dall’art. 571 c.p. presuppone un uso consentito e legittimo di tali mezzi tramutato per eccesso in illecito (abuso). Ne consegue che non è configurabile tale reato qualora vengano usati mezzi di per sé illeciti sia per la loro natura che per la potenzialità di danno. (Nella specie è stato ritenuto che le frustate a sangue e le punizioni umilianti e degradanti, quali: pulire il pavimento con la lingua, mangiare in ginocchio per un mese, cospargere la vittima di pomate irritanti, etc., integrino gli estremi del reato di violenza privata). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10841 del 14 ottobre 1986 (Cass. pen. n. 10841/1986)