Art. 57 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Reati commessi col mezzo della stampa periodica

Articolo 57 - codice penale

Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice–direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo (596 bis).

Articolo 57 - Codice Penale

Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice–direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo (596 bis).

Massime

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica del giornalista non può essere svilito, limitandolo alla esposizione dei fatti e alla loro puntuale, esatta riproduzione, sicchè non può negarsi al predetto il diritto di ricercare e di riferire al lettore legami, rapporti e relazioni, dirette o indirette, immediate o mediate, quando questi elementi risultino oggettivamente sussistenti. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 17259 del 5 giugno 2020 (Cass. pen. n. 17259/2020)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora sia pubblicato il contenuto di una denuncia-querela, è configurabile l’esimente del diritto di cronaca giudiziaria nel caso in cui il giornalista, nel rispetto della verità e della continenza, si limiti a riferire, sia pure nel loro “minimum” storico, senza arbitrarie aggiunte o indebite insinuazioni, i fatti di cui alla denunzia, ponendosi, rispetto ad essi, quale semplice testimone, animato da “dolus bonus” e da “ius narrandi”. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 15086 del 14 maggio 2020 (Cass. pen. n. 15086/2020)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il carattere diffamatorio di una pubblicazione deve escludersi quando essa sia incapace di ledere o mettere in pericolo l’altrui reputazione per la percezione che ne possa avere il lettore medio, ossia colui che non si fermi alla mera lettura del titolo e ad uno sguardo alle foto (lettore cd. “frettoloso”), ma esamini, senza particolare sforzo o arguzia, il testo dell’articolo e tutti gli altri elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione, quali l’immagine, l’occhiello, il sottotitolo e la didascalia. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il carattere diffamatorio di un articolo che, riferendosi ad un medico condannato per falso, riportava la foto di altro medico che aveva posato per un servizio fotografico, ritenendo che si comprendesse agevolmente sia dall’articolo, sia dai sottotitoli, sia da una intervista riportata nella stessa pagina al presidente di un ordine dei medici che la foto effigiava un medico ma non quello condannato). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10967 del 1 aprile 2020 (Cass. pen. n. 10967/2020)

In tema di responsabilità del direttore di periodico ex art. 57 cod. pen., nel caso della pubblicazione di una lettera inviata da un lettore o da un opinionista, il direttore è tenuto a esercitare con particolare rigore il controllo finalizzato ad impedire che, con il mezzo della pubblicazione, siano commessi reati, trattandosi di scritti che, diversamente dagli articoli redatti dai giornalisti, non sono filtrati da professionisti tenuti, sotto la propria responsabilità, a verificare le fonti e i contenuti dei propri contributi, nè la colpa per il mancato o l’inadeguato esercizio del dovere di controllo può essere esclusa dalla circostanza che la missiva sia giunta in redazione in ora tarda e nell’imminenza dell’invio alle stampe del giornale, configurandosi in tal caso l’accettazione da parte del direttore del rischio di pubblicare notizie non corrispondenti alla verità. (Fattispecie relativa alla pubblicazione di una missiva apocrifa, recante false accuse di irregolarità nei confronti dei componenti di una commissione di concorso, nella quale il ricorrente si era limitato a contattare l’autore della missiva al recapito telefonico riportato in calce alla stessa e aveva ritenuto verosimili i fatti ivi rappresentati, per il solo fatto che l’interlocutore si era, peraltro falsamente, accreditato come figlio di un suo collega e amico). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8180 del 25 febbraio 2019 (Cass. pen. n. 8180/2019)

In tema di omesso controllo ex art. 57 cod. pen., sussiste la responsabilità del direttore responsabile di un periodico per la pubblicazione di un titolo di copertina che travisi ed enfatizzi in termini diffamatori il contenuto di un resoconto giudiziario pubblicato all’interno della rivista, in quanto il titolo di copertina presenta attitudine offensiva autonoma e anche più insidiosa capacità diffusiva, essendo suscettibile di colpire l’attenzione del lettore ‘di passaggio’ che potrebbe non acquistare la rivista e non accedere alle informazioni chiarificatrici contenute nell’articolo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello aveva affermato il carattere diffamatorio del titolo di copertina di un noto periodico, che evocava il diretto coinvolgimento della persona offesa in un procedimento penale per corruzione riguardante, invece, un suo collaboratore). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 6112 del 7 febbraio 2019 (Cass. pen. n. 6112/2019)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’art. 57 cod. pen. prevede un reato colposo proprio del direttore responsabile; pertanto, a tale titolo, non è configurabile la responsabilità del soggetto che “di fatto” eserciti il controllo sul contenuto del giornale, dovendosi escludere qualsivoglia rilevanza anche all’effettiva organizzazione interna dell’azienda giornalistica in virtù della quale siano conferite ad altri soggetti funzioni di coordinamento e di controllo. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 42309 del 6 ottobre 2016 (Cass. pen. n. 42309/2016)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la remissione della querela proposta nei confronti del direttore del giornale, responsabile ai sensi dell’art. 57 cod. pen., non estende i suoi effetti nei confronti del giornalista per il reato di diffamazione, in quanto l’autonomia delle due fattispecie criminose è ostativa all’effetto estensivo, il cui presupposto è il concorso di più persone nel medesimo reato. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 38735 del 23 settembre 2014 (Cass. pen. n. 38735/2014)

Il direttore di un periodico on-line non è responsabile per il reato di omesso controllo, ex art. 57 c.p., sia per l’impossibilità di ricomprendere detta attività on-line nel concetto di stampa periodica, sia per l’impossibilità per il direttore della testata on-line di impedire le pubblicazioni di contenuti diffamatori “postate” direttamente dall’utenza. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 44126 del 29 novembre 2011 (Cass. pen. n. 44126/2011)

n tema di diffamazione con il mezzo della stampa, la persona offesa può richiedere anche al direttore del giornale, ritenuto responsabile del delitto di omesso controllo, ai sensi dell’art. 57 c.p., la riparazione pecuniaria di cui all’art. 12 della legge n. 47 del 1948 – che prevede il versamento di una somma, determinata in relazione alla gravità dell’offesa ed alla diffusione dello stampato – in quanto a detta riparazione è tenuto, non solo l’autore dello scritto diffamatorio, ma chiunque abbia contribuito a cagionare l’evento tipico del reato, sia in concorso, sia per aver omesso di impedire l’evento. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 13198 del 8 aprile 2010 (Cass. pen. n. 13198/2010)

La responsabilità a titolo di colpa del direttore per l’omesso controllo sul contenuto del periodico in riferimento al fatto diffamatorio a mezzo stampa può dirsi esclusa ove si dimostri che il predetto, titolare di una posizione di garanzia, ha fatto quanto in suo potere per prevenire la diffusione di notizie non rispondenti al vero, prescrivendo e imponendo regole e controlli, anche mediati, di accuratezza, di assoluta fedeltà e di imparzialità rispetto alla fonte-notizia. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 48119 del 17 dicembre 2009 (Cass. pen. n. 48119/2009)

L’istituto della riparazione pecuniaria previsto dall’art. 12 della L. 8 febbraio 1948, n. 47 è applicabile al direttore del giornale responsabile del delitto di omesso controllo nel caso in cui non sia stato individuato l’autore dell’articolo diffamatorio. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 9297 del 2 marzo 2009 (Cass. pen. n. 9297/2009)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, è legittima la decisione con cui il giudice di merito dichiari responsabile di diffamazione il direttore di un mensile a tiratura limitata ed esclusivamente locale, in ordine alla pubblicazione di un articolo non firmato, in quanto, in assenza di diversa allegazione, esso deve considerarsi di produzione redazionale, riferibile al direttore redazionale, nella specie, investito anche della funzione di direttore responsabile del mensile. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 43084 del 18 novembre 2008 (Cass. pen. n. 43084/2008)

L’art. 57 c.p., nel prevedere che l’omesso controllo da parte del direttore responsabile di un periodico a stampa sia punito con la pena «stabilita » per il reato eventualmente commesso con la pubblicazione, istituisce un criterio autonomo di determinazione di tale pena, ancorato a quella astrattamente prevista per il suddetto reato, così come eventualmente circostanziato, e non già a quella concretamente irrogata al colpevole, senza che però l’eventuale circostanza aggravante debba ritenersi riferibile anche al reato d’omesso controllo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, in un caso in cui tanto all’autore di un articolo ritenuto diffamatorio quanto al direttore responsabile erano state riconosciute le attenuanti generiche, valutate come equivalenti all’aggravante contestata per il solo reato di diffamazione, la pena da infliggere per il reato di omesso controllo dovesse essere diminuita per effetto di dette attenuanti). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 23039 del 9 giugno 2008 (Cass. pen. n. 23039/2008)

L’immunità assicurata dall’art. 68, comma primo, Cost. ai membri del Parlamento che esprimano opinioni nell’esercizio delle loro funzioni non si estende al direttore del giornale che non abbia impedito la pubblicazione della notizia diffamatoria coperta dalla detta immunità, la quale non integra una causa di giustificazione estensibile al concorrente ma costituisce una causa soggettiva di esclusione della punibilità della quale non può giovarsi il compartecipe privo della medesima guarentigia Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 15323 del 11 aprile 2008 (Cass. pen. n. 15323/2008)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la querela proposta nei confronti del direttore di un periodico a titolo di concorso con l’autore della pubblicazione non esclude, di per sé, la volontà di punizione del querelante, evincibile dal tenore della querela, nei confronti del direttore anche ai sensi dell’art. 57 c.p. (omesso controllo del direttore sulla pubblicazione). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10037 del 5 marzo 2008 (Cass. pen. n. 10037/2008)

In tema di reati commessi con il mezzo della stampa periodica, le difficoltà organizzative non esentano il direttore responsabile dagli obblighi di controllo preventivo che gli incombono per legge. (Nella fattispecie la Corte ha negato che costituisse giustificazione dell’omesso controllo circa la stampa di un articolo giudicato diffamatorio il fatto che il pezzo, per problemi organizzativi, era stato direttamente inviato alla redazione locale per la pubblicazione). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 31491 del 2 agosto 2007 (Cass. pen. n. 31491/2007)

In materia di diffamazione a mezzo stampa, la previsione di cui all’art. 577 c.p.p. — che legittima la persona offesa, costituita parte civile a proporre impugnazione anche agli effetti penali contro la sentenza per i reati di ingiuria e diffamazione — ha carattere eccezionale e, in quanto tale, non è suscettibile di interpretazione analogica e neppure estensiva. Ne consegue che essa non è applicabile all’ipotesi di omesso controllo del direttore responsabile sul contenuto della pubblicazione, prevista dall’art. 57 c.p., che è ipotesi del tutto autonoma rispetto a quella della semplice diffamazione. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 22673 del 16 giugno 2005 (Cass. pen. n. 22673/2005)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il giudice può ravvisare a carico del direttore responsabile di un giornale il reato di omissione di controllo, ex art. 57 c.p., pur essendo stata la querela proposta esclusivamente per la diffamazione a mezzo stampa, in quanto non compete al querelante dare una qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli limitarsi ad esporre lo stesso nella sua materialità, considerato che il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso, quale enunciato nella sua essenzialità e che spetta al giudice e non al privato attribuirne la qualificazione giuridica in ordine alla eventuale sussistenza di un determinato tipo di reato e alle conseguenze che ne derivano. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 15643 del 27 aprile 2005 (Cass. pen. n. 15643/2005)

In tema di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, il direttore responsabile risponde del mancato controllo del contenuto del giornale unitariamente considerato, dovendo escludersi ogni rilevanza, ai fini della sussistenza del reato, all’organizzazione interna dell’azienda giornalistica, in cui al redattore capo vengano conferite funzioni di coordinamento e controllo anche sulle redazioni distaccate, in quanto a norma degli artt. 57 c.p. e 3 legge 8 febbraio 1948, n. 47, deve sempre esserci coincidenza tra la funzione di direttore o vice direttore responsabile e la posizione di garanzia, non essendovi la possibilità di delegare tale potere-dovere di controllo. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 46786 del 2 dicembre 2004 (Cass. pen. n. 46786/2004)

Il diritto di impugnazione della parte civile è limitato alle sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione (art. 577 c.p.p.) e non si estende alla diversa ed autonoma fattispecie delittuosa di cui all’art. 57 c.p., che è reato colposo proprio del direttore responsabile. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 36283 del 14 settembre 2004 (Cass. pen. n. 36283/2004)

La remissione della querela proposta nei confronti dell’intervistato, per il reato di diffamazione a mezzo stampa, non estende i suoi effetti nei confronti del direttore del giornale, responsabile ai sensi dell’art. 57 c.p., stante l’autonomia delle fattispecie criminose che vengono in considerazione, la quale è ostativa all’effetto estensivo di cui all’art. 155, comma secondo, c.p., che presuppone il concorso di più persone nel medesimo reato. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 36078 del 8 settembre 2004 (Cass. pen. n. 36078/2004)

Integra l’ipotesi di reato di cui all’art. 57 c.p. la condotta del direttore responsabile di un quotidiano il quale autorizzi la pubblicazione di una lettera, apparentemente firmata da un comune cittadino, dal contenuto denigratorio nei confronti di amministratori comunali, accusati di una serie di illeciti di rilievo penale, omettendo di controllare se sia stata fatta una verifica non solo sulla fondatezza delle affermazioni in essa contenuta, ma sulla stessa esistenza del mittente e sulla riferibilità allo stesso dello scritto fatto pervenire al periodico. (Nella specie, la missiva pubblicata era stata disconosciuta dall’apparente mittente). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 46226 del 29 gennaio 2004 (Cass. pen. n. 46226/2004)

Integra l’ipotesi di reato di cui all’art. 57 c.p. la condotta del direttore responsabile di un quotidiano il quale autorizzi la pubblicazione di un articolo contenente notizie raccolte dal giornalista, secondo una procedura metodologicamente scorretta, sotto il profilo della affidabilità della fonte e dei necessari riscontri storici e, quindi, senza esplicare alcun controllo sulla verità sostanziale di quanto narrato. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 32364 del 30 settembre 2002 (Cass. pen. n. 32364/2002)

La parte civile non è legittimata a proporre impugnazione anche agli effetti penali nei confronti del direttore responsabile, nel caso in cui questi sia imputato di diffamazione a mezzo stampa non a titolo di concorso in tale delitto, ma ai sensi dell’art. 57 c.p., per mancato esercizio del necessario controllo sul contenuto del periodico da lui diretto. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8692 del 6 marzo 2002 (Cass. pen. n. 8692/2002)

La disposizione dell’art. 577 c.p.p. – che attribuisce alla persona offesa costituita parte civile il potere di impugnazione, anche agli effetti penali, delle sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e di diffamazione – ha portata generale con la conseguenza che il gravame è proponibile non solo contro il giornalista ma anche contro il direttore responsabile del giornale che sia stato chiamato a rispondere del delitto di diffamazione a mezzo stampa. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 4462 del 5 febbraio 2002 (Cass. pen. n. 4462/2002)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, attesa l’autonomia dell’ipotesi colposa prevista dall’art. 57 c.p. a carico del direttore responsabile per omesso controllo sul contenuto della pubblicazione, deve escludersi che essa sia perseguibile allorché il querelante si sia limitato ad indicare tanto l’autore dello scritto quanto il direttore responsabile come correi nel reato di diffamazione in suo danno, occorrendo invece che nella querela sia esplicitamente espressa la volontà che il direttore responsabile venga perseguito a titolo di colpa per omesso controllo ovvero che si proceda per qualsiasi ipotesi di reato riscontrabile a suo carico. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 34543 del 24 settembre 2001 (Cass. pen. n. 34543/2001)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il direttore dimissionario del periodico può ritenersi esonerato dalla responsabilità penale derivante dalla pubblicazione di un articolo diffamatorio solo quando alle dimissioni si accompagni l’effettiva cessazione delle funzioni inerenti all’incarico ricoperto. (Nella specie la Corte ha ritenuto che le dimissioni del direttore non fossero di per sè idonee ad affermare o ad escludere la sua responsabilità penale, ma che occorresse accertare, da parte dei giudici di merito, la violazione concreta del dovere di controllo sulla pubblicazione e quindi verificare se, indipendentemente dalle dimissioni, il direttore avesse o meno continuato di fatto ad esercitare le sue mansioni in seno al giornale). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11958 del 21 novembre 2000 (Cass. pen. n. 11958/2000)

Il direttore responsabile di un periodico contenente annunci di soggetti privati è tenuto, nell’espletamento dei suoi compiti di controllo, a verificare la certezza della notizia e, quindi, ad impartire disposizioni affinché sia accertata l’identità dei richiedenti l’annuncio, assicurandosi che le dette disposizioni siano eseguite. Ne consegue che, in assenza di detti adempimenti, egli è tenuto a rispondere della pubblicazione di annunci che, in quanto falsi, cagionino l’offesa del bene penalmente tutelato ex art. 57 c.p. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11881 del 20 novembre 2000 (Cass. pen. n. 11881/2000)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, poiché l’autonomo reato colposo attribuito al direttore del giornale, ai sensi dell’art. 57 c.p., postula necessariamente l’accertamento della commissione del reato ex art. 595 comma terzo stesso codice, da parte dell’autore dell’articolo, l’annullamento con rinvio — in sede di legittimità — della sentenza di condanna nei confronti di quest’ultimo, coinvolge la posizione del primo imputato, che dovrà, anche essa, essere oggetto di nuova valutazione da parte del giudice di merito. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 1062 del 1 febbraio 2000 (Cass. pen. n. 1062/2000)

L’evento del reato di cui all’art. 57 c.p., giusto l’art. 40 cpv. c.p., è quello che, cagionato dall’autore della pubblicazione, il direttore responsabile del periodico, omettendo il controllo, non ha impedito. Pertanto, in caso di assoluzione dell’imputato di diffamazione, autore di un articolo, perché il fatto non costituisce reato, allorché il direttore sia imputato solo dell’omesso controllo del suo tenore, non può ritenersi sussistente, ancorché ai soli effetti civili, la sua condotta omissiva qualificata circa i titoli, e gli elementi iconografici di contorno per se stessi, per i quali non è stata formulata autonoma imputazione a carico dei diretti responsabili, diversi dall’autore dell’articolo. (Nella fattispecie accanto all’articolo era stata pubblicata una «mappa, clan per clan, nome per nome», non oggetto di imputazione). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8118 del 22 giugno 1999 (Cass. pen. n. 8118/1999)

Per stabilire la procedibilità del reato di cui all’art. 57 c.p. per il caso di omissione da parte fatto del direttore responsabile del necessario controllo si deve tener conto del reale volere del querelante; solo se ne richieda comunque la punizione, anche fuori dell’ipotesi di concorso con l’autore della pubblicazione, il giudice è autorizzato a qualificare il comportamento omissivo ex art. 57, ancorché nella querela non vi sia puntuale riferimento alla predetta norma incriminatrice. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la procedibilità riguardando la querela sia gli autori dell’articolo che il direttore del quotidiano non solo per concorso di tutti nel reato di diffamazione a mezzo stampa, ma anche per ogni altro reato ravvisabile). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7741 del 15 giugno 1999 (Cass. pen. n. 7741/1999)

Ai fini della responsabilità per colpa prevista dall’art. 57 c.p. a carico del direttore responsabile o del vice-direttore responsabile di un periodico per i reati commessi attraverso di esso, la figura del redattore responsabile, non prevista dall’ordinamento della professione giornalistica, non è assimilabile a quella del direttore. Ne consegue che il redattore responsabile di un periodico risponde del reato commesso per mezzo di esso a titolo di dolo, allorché risulti accertata la sua partecipazione diretta e consapevole alla pubblicazione. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 11578 del 15 dicembre 1997 (Cass. pen. n. 11578/1997)

Nella valutazione sulla responsabilità del direttore di un periodico ai sensi dell’art. 57 c.p., l’esigenza, cui tale disposizione si ispira, di evitare che con il mezzo della stampa vengano commessi reati, deve essere contemperata con il diritto al godimento delle ferie da parte del direttore medesimo, nonché con i principi posti dagli artt. 42 e 43 c.p., secondo i quali nessuno può essere punito se non ha commesso il fatto con coscienza e volontà; pertanto, ad escludere la responsabilità ex art. 57 c.p. del direttore di un periodico nel tempo in cui egli gode delle ferie spettantigli è sufficiente, senza che sia necessario il ricorso alla procedura prevista per i mutamenti radicali nell’organico del giornale dagli artt. 5 e 6 della L. 8 febbraio 1948 n. 47, la preventiva individuazione ed indicazione nello stesso periodico della persona che lo sostituisce, in modo che sia ricostituita, sia pur in via provvisoria, la struttura della compagine del giornale e sia così assicurato il controllo sulla pubblicazione, con la possibilità di individuare la persona che risponda dell’eventuale omissione. (In applicazione di tale principio la Corte, in una fattispecie concernente il delitto di diffamazione con il mezzo della stampa, ha annullato la sentenza di merito che, nonostante l’espressa richiesta dell’imputato, non aveva accertato chi avesse ufficialmente sostituito il direttore responsabile nel periodo in cui questi si trovava in ferie, limitandosi a prendere atto che l’assenza non era dovuta ad un motivo di forza maggiore). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10496 del 20 novembre 1997 (Cass. pen. n. 10496/1997)

Per la consumazione del reato previsto dall’art. 278 c.p. – offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica – non è richiesto che l’offesa diretta a quest’ultimo avvenga col mezzo della stampa, essendo sufficiente la semplice comunicazione dell’offesa ad un terzo con qualsiasi mezzo. (Nella fattispecie si trattava di offesa contenuta in una lettera pubblicata su un quotidiano dopo che la stessa era stata recapitata al direttore del giornale che in quel momento si trovava in una città diversa da quella di pubblicazione del giornale medesimo. La Suprema Corte ha ritenuto che – essendo stato dai giudici di merito escluso il concorso nel reato da parte del direttore del quotidiano, condannato infatti per il reato previsto dall’art. 57 c.p. in relazione all’art. 278 c.p. per aver omesso di esercitare il prescritto controllo sul giornale da lui diretto – correttamente era stata ritenuta la competenza territoriale del tribunale della città in cui si trovava il direttore del giornale al momento in cui aveva ricevuto la lettera in questione, essendo stato il primo a conoscere il contenuto offensivo di detto documento). Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 9880 del 20 novembre 1996 (Cass. pen. n. 9880/1996)

L’art. 57 c.p., che configura un’ipotesi di reato proprio, autonoma e strutturalmente caratterizzata dall’omissione dell’attività di controllo, contemplata come causa di un evento non voluto, ed addebitabile al direttore (o al vice direttore) di stampa periodica a titolo di colpa, richiede che la colpa del direttore medesimo tragga origine dall’inosservanza di norme che devono regolare la sua condotta e che gli impongono, per le funzioni che gli competono, la vigilanza ed il sindacato sul materiale da stampare, al fine di impedire che vengano commessi reati. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 6338 del 30 maggio 1994 (Cass. pen. n. 6338/1994)

In tema di reati commessi col mezzo della stampa, il fatto che la notizia incriminata sia stata attinta da un’agenzia di stampa presieduta da un direttore responsabile non limita o esclude il dovere di controllo del responsabile del periodico che l’ha ripresa. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l’imputato, direttore responsabile di quotidiano, aveva dedotto che la notizia pubblicata era stata attinta da una agenzia giornalistica e il direttore di quest’ultima doveva rispondere per legge di quanto, proveniente dalla sua agenzia, era stato pubblicato sul giornale, poiché la responsabilità del direttore dell’agenzia escludeva la punibilità del fatto ulteriore commesso dal direttore del quotidiano). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5151 del 4 maggio 1992 (Cass. pen. n. 5151/1992)

Il direttore di un giornale che si assenta per ferie, e che sa di non poter esercitare, nel corrispondente periodo, le proprie funzioni, è tenuto tuttavia a richiedere la propria sostituzione e ad impedire che, in mancanza, il giornale continui ad essere pubblicato con la sola parvenza di una sua presenza, ma senza che, in effetti, venga esercitato alcun controllo. Ove il proprietario rifiuti, il direttore non può consentire che il suo nome continui ad apparire ancora come responsabile allorché in realtà si trovi, a causa delle ferie, nella concreta impossibilità di esercitare le proprie funzioni e in concreto non le eserciti. Pertanto, il godimento delle ferie senza predisporre o sollecitare alcuno dei meccanismi previsti perché sia assicurato il costante controllo della pubblicazione e consentendo che lo stesso continui ad apparire garantito dalla sua presenza costituisce di per sé una condotta colposa da cui deriva la responsabilità prevista dall’art. 57 c.p. (Reati commessi col mezzo della stampa periodica). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 7229 del 5 luglio 1991 (Cass. pen. n. 7229/1991)

In materia di reati di stampa la responsabilità del direttore, a titolo di colpa, per non avere impedito la commissione del reato, è ben diversa da quella a titolo di concorso, la quale ultima in tanto può sussistere in quanto siano presenti tutti gli elementi generalmente occorrenti a norma dell’art. 110 c.p., tra i quali in primo luogo il dolo. Per affermare il concorso nella diffamazione commessa dall’autore dello scritto occorre dimostrare che il direttore ha voluto la pubblicazione nell’esatta conoscenza del suo contenuto lesivo e, quindi, con la consapevolezza di aggredire la reputazione altrui. Quando invece al direttore è addebitabile solo l’omissione del controllo dovuto ci si trova in presenza della diversa fattispecie colposa di cui all’art. 57 c.p. rispetto alla quale l’eventuale diffamazione si configura come l’evento dello specifico reato previsto a carico del direttore. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 11494 del 17 agosto 1990 (Cass. pen. n. 11494/1990)

Istituti giuridici

Novità giuridiche