Art. 566 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Supposizione o soppressione di stato

Articolo 566 - codice penale

Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile (449 c.c.) una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni (569).
Alla stessa pena soggiace chi, mediante l’occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.

Articolo 566 - Codice Penale

Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile (449 c.c.) una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni (569).
Alla stessa pena soggiace chi, mediante l’occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.

Tabella procedurale

Arresto: facoltativo in flagranza.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: consentito.384 c.p.p.
Misure cautelari personali: consentite.280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Nel reato di soppressione di stato, la condotta di occultamento consiste nel nascondere per un apprezzabile periodo di tempo il neonato a tutti i soggetti legittimati a denunciarne la nascita all’ufficiale dello stato civile e si protrae fino alla dichiarazione “tardiva” o alla formazione di ufficio dell’atto di nascita. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto integrato il reato in un caso in cui, dopo una gravidanza ed un parto ‘clandestinì, e dopo l’elusione degli obblighi connessi a visite pediatriche, vaccinazioni ed iscrizioni a nidi di infanzia, il fanciullo era stato dichiarato dai genitori, entrambi coniugati con altre persone, a distanza di oltre quattro anni dalla nascita). Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 26097 del 13 giugno 2013 (Cass. pen. n. 26097/2013)

Il reato di soppressione di stato mediante omessa dichiarazione della nascita di un neonato all’ufficiale di stato civile può essere commesso anche dal padre naturale nei confronti del figlio non riconosciuto come tale. Cass. pen. sez. VI 5 maggio 1989

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