Arresto: facoltativo in flagranza. | 381 c.p.p. |
Fermo di indiziato di delitto: consentito. | 384 c.p.p. |
Misure cautelari personali: consentite. | 280, 287 c.p.p. |
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico. | 33 ter c.p.p. |
Procedibilità: d’ufficio. | 50 c.p.p. |
Nel reato di soppressione di stato la condotta di occultamento consiste nel nascondere per un apprezzabile periodo di tempo il neonato a tutti i soggetti legittimati a denunciarne la nascita all’ufficiale dello stato civile e si protrae fino alla dichiarazione “tardiva” o alla formazione di ufficio dell’atto di nascita. (Nella specie la S.C. ha ritenuto integrato il reato in un caso in cui dopo una gravidanza ed un parto clandestini e dopo l’elusione degli obblighi connessi a visite pediatriche vaccinazioni ed iscrizioni a nidi di infanzia il fanciullo era stato dichiarato dai genitori entrambi coniugati con altre persone a distanza di oltre quattro anni dalla nascita). Cass. pen. sez. VI 13 giugno 2013 n. 26097
Il reato di soppressione di stato mediante omessa dichiarazione della nascita di un neonato all’ufficiale di stato civile può essere commesso anche dal padre naturale nei confronti del figlio non riconosciuto come tale. Cass. pen. sez. VI 5 maggio 1989
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
Codice Processo Amministrativo
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