Art. 565 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica

Articolo 565 - codice penale

Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti (725), espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa da € 103 a € 516 (57, 528).

Articolo 565 - Codice Penale

Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti (725), espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa da € 103 a € 516 (57, 528).

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

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