In tema di reati in ambito familiare, ai fini dell’integrazione dell’elemento costitutivo del reato di incesto (art. 564 c.p.), deve escludersi che la situazione di «pubblico scandalo» consista nelle informazioni ricevute dalla polizia giudiziaria a seguito delle denunce dei familiari circa l’esistenza della relazione incestuosa.
–
In tema di reati in ambito familiare, è configurabile il concorso formale tra il delitto di incesto (art. 564 c.p.) e quello di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.), né rileva in senso contrario la circostanza che la condotta incestuosa sia caratterizzata dagli estremi della violenza. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 9109 del 28 febbraio 2008 (Cass. pen. n. 9109/2008)
I reati di incesto e di violenza carnale sono distinti tra loro e possono concorrere. Invero il reato di incesto non è fondato su atti di congiunzione carnale violenti; la congiunzione carnale con i soggetti contemplati nell’art. 564 può essere del tutto consenziente, per cui l’estremo della violenza non è ipotizzato come elemento costitutivo del reato, che sussiste quando dalla congiunzione, o dalla relazione, deriva pubblico scandalo. Al contrario il fatto previsto dall’art. 519 prevede la condotta di chiunque si congiunga carnalmente con altri, con violenza effettiva o presunta. Quando poi si tratti di congiunzione carnale con uno dei soggetti di cui all’art. 564, e da essa derivi pubblico scandalo, sussistono entrambi i reati. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 6942 del 9 luglio 1985 (Cass. pen. n. 6942/1985)
Il pubblico scandalo, che l’art. 564 c.p. richiede per la perfezione del reato di incesto e che deve individuarsi nel profondo senso di turbamento e disgusto diffusosi in un numero indeterminato di persone e nella connessa reazione morale per il cattivo esempio ricevuto, è un effetto così costante, secondo la generale esperienza, della conoscenza della turpe relazione da non esigere specifica dimostrazione per potersene affermare l’esistenza. L’art. 564 c.p., che tutela la moralità sessuale della famiglia, pur richiedendo un nesso obiettivo di causalità, come è desumibile dalla formulazione letterale della norma, tra il modo di comportarsi degli incestuosi o di uno di essi e il pubblico scandalo, non esige che tale comportamento, ostentato o imprudente, venga manifestato direttamente in pubblico. Pertanto non viene meno il suddetto vincolo causale quando l’obbrobrioso contegno sia tenuto nell’ambiente domestico senza alcuna cautela e particolari circostanze e situazioni di fatto, note all’agente, siano suscettibili di portare e portino in concreto alla facile divulgazione della tresca fuori del ristretto ambito familiare. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 1121 del 30 giugno 1967 (Cass. pen. n. 1121/1967)