In tema di reati in ambito familiare ai fini dell’integrazione dell’elemento costitutivo del reato di incesto (art. 564 c.p.) deve escludersi che la situazione di «pubblico scandalo» consista nelle informazioni ricevute dalla polizia giudiziaria a seguito delle denunce dei familiari circa l’esistenza della relazione incestuosa. Cass. pen. sez. III 28 febbraio 2008 n. 9109
In tema di reati in ambito familiare è configurabile il concorso formale tra il delitto di incesto (art. 564 c.p.) e quello di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.) né rileva in senso contrario la circostanza che la condotta incestuosa sia caratterizzata dagli estremi della violenza. Cass. pen. sez. III 28 febbraio 2008 n. 9109
I reati di incesto e di violenza carnale sono distinti tra loro e possono concorrere. Invero il reato di incesto non è fondato su atti di congiunzione carnale violenti; la congiunzione carnale con i soggetti contemplati nell’art. 564 può essere del tutto consenziente per cui l’estremo della violenza non è ipotizzato come elemento costitutivo del reato che sussiste quando dalla congiunzione o dalla relazione deriva pubblico scandalo. Al contrario il fatto previsto dall’art. 519 prevede la condotta di chiunque si congiunga carnalmente con altri con violenza effettiva o presunta. Quando poi si tratti di congiunzione carnale con uno dei soggetti di cui all’art. 564 e da essa derivi pubblico scandalo sussistono entrambi i reati. Cass. pen. sez. III 9 luglio 1985 n. 6942
Il pubblico scandalo che l’art. 564 c.p. richiede per la perfezione del reato di incesto e che deve individuarsi nel profondo senso di turbamento e disgusto diffusosi in un numero indeterminato di persone e nella connessa reazione morale per il cattivo esempio ricevuto è un effetto così costante secondo la generale esperienza della conoscenza della turpe relazione da non esigere specifica dimostrazione per potersene affermare l’esistenza. L’art. 564 c.p. che tutela la moralità sessuale della famiglia pur richiedendo un nesso obiettivo di causalità come è desumibile dalla formulazione letterale della norma tra il modo di comportarsi degli incestuosi o di uno di essi e il pubblico scandalo non esige che tale comportamento ostentato o imprudente venga manifestato direttamente in pubblico. Pertanto non viene meno il suddetto vincolo causale quando l’obbrobrioso contegno sia tenuto nell’ambiente domestico senza alcuna cautela e particolari circostanze e situazioni di fatto note all’agente siano suscettibili di portare e portino in concreto alla facile divulgazione della tresca fuori del ristretto ambito familiare. Cass. pen. sez. I 30 giugno 1967 n. 1121
Il pubblico scandalo costituisce una condizione obiettiva di punibilità dell’incesto indipendente dalla volontà dei colpevoli. Volontario deve essere il modo con cui è commesso l’incesto e cioè il comportamento anche incauto dei soggetti dal quale deve derivare con nesso di causalità il pubblico scandalo. I colpevoli devono pertanto comportarsi in modo che il loro fatto sia palese con la possibilità di essere appreso da un numero indeterminato di persone che possono anche averne notizia dalle conseguenze dei turpi rapporti collegate con altre circostanze indizianti al comportamento dei soggetti come nell’ipotesi in cui la gravidanza e la filiazione siano state rese ostensibili e abbiano potuto essere univocamente apprese dal pubblico come conseguenza dei rapporti incestuosi. Cass. pen. sez. I 24 giugno 1966 n. 1076