Art. 563 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Estinzione del reato

Articolo 563 - codice penale

(1) Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela (152; 340 c.p.p.), anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.
Estinguono altresì il reato:
1) la morte del coniuge offeso;
2) l’annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.
L’estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.

Articolo 563 - Codice Penale

(1) Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela (152; 340 c.p.p.), anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.
Estinguono altresì il reato:
1) la morte del coniuge offeso;
2) l’annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.
L’estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.

Note

(1) La Corte costituzionale con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo.

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