Art. 562 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Pena accessoria e sanzione civile

Articolo 562 - codice penale

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell’autorità maritale (34; 144 c.c.) (1).
Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull’istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell’interesse del coniuge offeso e della prole (2).
Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile (648 c.p.p.), non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale (2).

Articolo 562 - Codice Penale

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell’autorità maritale (34; 144 c.c.) (1).
Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull’istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell’interesse del coniuge offeso e della prole (2).
Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile (648 c.p.p.), non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale (2).

Note

(1) La Corte costituzionale con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma, nella parte relativa alla perdita dell’autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato.
(2) La Corte costituzionale con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo e del terzo comma.

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