Art. 561 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Casi di non punibilità. Circostanza attenuante

Articolo 561 - codice penale

(1) Nel caso preveduto dall’articolo 559, non è punibile la moglie quando il marito l’abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell’altro coniuge (150 c.c.), ovvero da questo ingiustamente abbandonato.
Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell’altro coniuge (150 ss. c.c.) o per mutuo consenso (158 c.c.), la pena è diminuita (65).

Articolo 561 - Codice Penale

(1) Nel caso preveduto dall’articolo 559, non è punibile la moglie quando il marito l’abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.
Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell’altro coniuge (150 c.c.), ovvero da questo ingiustamente abbandonato.
Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell’altro coniuge (150 ss. c.c.) o per mutuo consenso (158 c.c.), la pena è diminuita (65).

Note

(1) La Corte costituzionale con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo.

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