Art. 558 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Induzione al matrimonio mediante inganno

Articolo 558 - codice penale

Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili (82 ss. c.c.), con mezzi fraudolenti occulta all’altro coniuge l’esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito (556), se il matrimonio è annullato a causa dell’impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da € 206 a € 1.032 (117 ss. c.c.).

Articolo 558 - Codice Penale

Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili (82 ss. c.c.), con mezzi fraudolenti occulta all’altro coniuge l’esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito (556), se il matrimonio è annullato a causa dell’impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da € 206 a € 1.032 (117 ss. c.c.).

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

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