Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili (82 ss. c.c.), con mezzi fraudolenti occulta all’altro coniuge l’esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito (556), se il matrimonio è annullato a causa dell’impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da € 206 a € 1.032 (117 ss. c.c.).