Art. 557 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Prescrizione del reato

Articolo 557 - codice penale

Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall’articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto (149 c.c.) uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo (117 c.c.) il secondo per bigamia (157 ss.).

Articolo 557 - Codice Penale

Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall’articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto (149 c.c.) uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo (117 c.c.) il secondo per bigamia (157 ss.).

Istituti giuridici

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