[Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall’articolo 545, dalla prima parte e dal secondo capoverso dell’articolo 546, dagli articoli 548, 549, 550, dalla prima parte dell’articolo 552 e dall’art. 553 è persona che esercita una professione sanitaria, la pena è aumentata (31, 63, 64).
Nel caso di recidiva (99), l’interdizione dalla professione (30) sanitaria è perpetua.]