Art. 555 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO Circostanza aggravante a pena accessoria

Articolo 555 - codice penale

[Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall’articolo 545, dalla prima parte e dal secondo capoverso dell’articolo 546, dagli articoli 548, 549, 550, dalla prima parte dell’articolo 552 e dall’art. 553 è persona che esercita una professione sanitaria, la pena è aumentata (31, 63, 64).
Nel caso di recidiva (99), l’interdizione dalla professione (30) sanitaria è perpetua.]

Articolo 555 - Codice Penale

[Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall’articolo 545, dalla prima parte e dal secondo capoverso dell’articolo 546, dagli articoli 548, 549, 550, dalla prima parte dell’articolo 552 e dall’art. 553 è persona che esercita una professione sanitaria, la pena è aumentata (31, 63, 64).
Nel caso di recidiva (99), l’interdizione dalla professione (30) sanitaria è perpetua.]

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