Art. 553 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO Incitamento a pratiche contro la procreazione

Articolo 553 - codice penale

[Chiunque pubblicamente (266) incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila (31 c.p.p.).
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.]

Articolo 553 - Codice Penale

[Chiunque pubblicamente (266) incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila (31 c.p.p.).
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.]

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