Art. 552 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO Procurato impotenza alla procreazione

Articolo 552 - codice penale

[Chiunque compie, su persona dell’uno o dell’altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquantamila a duecentomila (31 c.p.p.).
Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona.]

Articolo 552 - Codice Penale

[Chiunque compie, su persona dell’uno o dell’altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquantamila a duecentomila (31 c.p.p.).
Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona.]

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