Art. 550 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO Atti abortivi su donna ritenuta incinta

Articolo 550 - codice penale

[Chiunque somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l’aborto, o comunque commette su lei atti diretti a questo scopo, soggiace, se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583 e 584 (49).
Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, la pena è diminuita (63, 65).]

Articolo 550 - Codice Penale

[Chiunque somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l’aborto, o comunque commette su lei atti diretti a questo scopo, soggiace, se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583 e 584 (49).
Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, la pena è diminuita (63, 65).]

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