Art. 549 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO Morte o lesione della donna

Articolo 549 - codice penale

[Se dal fatto preveduto dall’articolo 545 deriva la morte della donna, si applica la reclusione da dodici a venti anni (29, 32); se deriva una lesione personale (582), si applica la reclusione da dieci a quindici anni (253 c.p.p.).
Se dal fatto preveduto dall’articolo 546 deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva una lesione personale, è della reclusione da tre a otto anni (586; 30, 235 c.p.p.).]

Articolo 549 - Codice Penale

[Se dal fatto preveduto dall’articolo 545 deriva la morte della donna, si applica la reclusione da dodici a venti anni (29, 32); se deriva una lesione personale (582), si applica la reclusione da dieci a quindici anni (253 c.p.p.).
Se dal fatto preveduto dall’articolo 546 deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva una lesione personale, è della reclusione da tre a otto anni (586; 30, 235 c.p.p.).]

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