[Se dal fatto preveduto dall’articolo 545 deriva la morte della donna, si applica la reclusione da dodici a venti anni (29, 32); se deriva una lesione personale (582), si applica la reclusione da dieci a quindici anni (253 c.p.p.).
Se dal fatto preveduto dall’articolo 546 deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva una lesione personale, è della reclusione da tre a otto anni (586; 30, 235 c.p.p.).]