Art. 547 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO Aborto procuratosi dalla donna

Articolo 547 - codice penale

[La donna che si procura l’aborto è punita con la reclusione da uno a quattro anni (29; 30, 235 c.p.p.)].

Articolo 547 - Codice Penale

[La donna che si procura l’aborto è punita con la reclusione da uno a quattro anni (29; 30, 235 c.p.p.)].

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