[Chiunque cagiona l’aborto di una donna, col consenso di lei (545) , è punito con la reclusione da due a cinque anni (29, 32).
La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all’aborto.
Si applica la disposizione dell’articolo precedente:
1. se la donna è minore degli anni quattordici (539) , o, comunque, non ha capacità d’intendere o di volere (85);
2. se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno.]