Art. 546 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO Aborto di donna consenziente

Articolo 546 - codice penale

[Chiunque cagiona l’aborto di una donna, col consenso di lei (545) , è punito con la reclusione da due a cinque anni (29, 32).
La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all’aborto.
Si applica la disposizione dell’articolo precedente:
1. se la donna è minore degli anni quattordici (539) , o, comunque, non ha capacità d’intendere o di volere (85);
2. se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno.]

Articolo 546 - Codice Penale

[Chiunque cagiona l’aborto di una donna, col consenso di lei (545) , è punito con la reclusione da due a cinque anni (29, 32).
La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all’aborto.
Si applica la disposizione dell’articolo precedente:
1. se la donna è minore degli anni quattordici (539) , o, comunque, non ha capacità d’intendere o di volere (85);
2. se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno.]

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