In tema di uccisione o maltrattamento di animali, la crudeltà si identifica con l’inflizione all’animale di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l’agente ritenga non altrimenti evitabile. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse la condizione di necessità per l’assenza dell’attualità del pericolo, in quanto l’imputato aveva ucciso due cani, ritenuti responsabili della morte di tre pecore, dopo che tale fatto era già avvenuto). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8449 del 2 marzo 2020 (Cass. pen. n. 8449/2020)
Integra il reato di maltrattamento di animali, l’utilizzo di animali vivi come esca per la pesca sportiva, non potendosi ritenere tale condotta scriminata ai sensi dell’art. 19-ter disp. coord. cod. pen., che trova applicazione solo ove le attività in esso menzionate siano svolte nel rispetto della normativa di settore. (Fattispecie in tema di utilizzo, non contemplato dalla normativa speciale in materia di pesca, di piccioni vivi quale esca per la pesca del pesce “siluro”). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 17691 del 29 aprile 2019 (Cass. pen. n. 17691/2019)
In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della configurabilità dei reati di uccisione (art. 544-bis cod. pen.) e di maltrattamento di animali (art. 544-ter cod. pen.) non è necessaria la compiuta identificazione dell’animale offeso. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3674 del 25 gennaio 2018 (Cass. pen. n. 3674/2018)
Tra il reato di uccellagione di cui all’art. 30 della legge n. 157 del 1992 e quello di maltrattamento di animali previsto dall’art. 544-ter cod. pen. non sussiste rapporto di specialità, sia perché il delitto necessita dell’evento (la lesione all’animale) che non è richiesto per l’integrazione della contravvenzione, sia perché diversa è l’oggettività giuridica (nel caso della contravvenzione, la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato; in quello del delitto, il sentimento per gli animali), sia perché in forza della previsione dell’art. 19-ter disp. att. cod. pen. il reato di cui all’art. 544-ter cod. pen. e le altre disposizioni del titolo IX-bis, libro secondo, del cod. pen. non si applicano ai casi previsti in materia di caccia ed alle ulteriori attività ivi menzionate, se svolte nel rispetto della normativa di settore. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 40751 del 12 ottobre 2015 (Cass. pen. n. 40751/2015)
L’utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra il reato di cui all’art. 727 cod. pen., concretizzando una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull’integrità psicofisica dell’animale. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 38034 del 17 settembre 2013 (Cass. pen. n. 38034/2013)
Nel reato di maltrattamento di animali, il requisito della crudeltà o della assenza di necessità non è richiesto qualora la condotta determini una conseguenza diversa dalle lesioni, quale la sottoposizione dell’animale a comportamenti, a fatiche o a lavori insopportabili per le sue attitudini etologiche.
–
Nel reato di maltrattamento di animali, la nozione di lesione, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall’art. 582 c.p., implica comunque la sussistenza di un’apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell’animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 32837 del 29 luglio 2013 (Cass. pen. n. 32837/2013)
In tema di maltrattamento di animali, i “comportamenti insopportabili” imposti all’animale idonei ad integrare il reato sono quelli incompatibili con il comportamento proprio della specie di riferimento dello stesso così come ricostruito dalle scienze naturali. (Fattispecie, in relazione alla quale è stato ritenuto sussistente il reato, avente ad oggetto la coazione di un cane ad intrattenere rapporti sessuali con un essere umano al fine di realizzare un film a tema “zoopornografico”). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 5979 del 7 febbraio 2013 (Cass. pen. n. 5979/2013)
Non è configurabile il delitto di maltrattamento di animali, nella specie, di cavalli, in caso di mancato rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel cosiddetto “Codice per la tutela e la gestione degli equidi” redatto nel 2009 dal Ministero della salute, in quanto privo di efficacia cogente, non essendo stato adottato con un atto normativo nè primario nè secondario. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di un cavallo detenuto in un locale non rispondente alle caratteristiche indicate dal predetto codice). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 19594 del 18 maggio 2011 (Cass. pen. n. 19594/2011)
In materia di delitti contro il sentimento per gli animali, la fattispecie di maltrattamento di animali (art. 544 ter c.p.) configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell’integrità e della vita dell’animale è tenuta «per crudeltà» mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta è tenuta «senza necessità». Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 44822 del 30 novembre 2007 (Cass. pen. n. 44822/2007)
L’abuso nell’uso del collare coercitivo di tipo elettrico «antiabbaio» integra il reato di maltrattamento di animali, di cui all’art. 544 ter c.p., atteso che ogni comportamento produttivo nell’animale di sofferenze che non trovino adeguata giustificazione costituisce incrudelimento rilevante ai fini della configurabilità del citato delitto contro il sentimento per gli animali. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 15061 del 13 aprile 2007 (Cass. pen. n. 15061/2007)
Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamento di animali, di cui all’art. 544 ter c.p., non assumono effetto esimente le disposizioni di cui alla L. 11 febbraio 1992 n. 157 di disciplina della caccia, atteso che tale L. non esaurisce la tutela della fauna nell’espletamento delle pratiche venatorie. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrato il reato de quo in caso di uso di richiami vivi detenuti con modalità incompatibili con la loro natura). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 46784 del 21 dicembre 2005 (Cass. pen. n. 46784/2005)
La detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura è produttiva di gravi sofferenze, prevista come reato dal nuovo testo dell’art. 727 c.p., diversamente dall’ipotesi di incrudelimento, può essere integrata anche con una condotta colposa del soggetto agente (Fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato il reato de quo nell’ipotesi di trasporto di tre cani nel bagagliaio non comunicante con l’abitacolo di un’autovettura). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 21744 del 9 giugno 2005 (Cass. pen. n. 21744/2005)