Art. 539 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

ARTICOLO ABROGATO - Età della persona offesa

Articolo 539 - codice penale

(1) [Quando i delitti preveduti in questo titolo sono commessi in danno di un minore degli anni quattordici, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età dell’offeso].

Articolo 539 - Codice Penale

(1) [Quando i delitti preveduti in questo titolo sono commessi in danno di un minore degli anni quattordici, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età dell’offeso].

Note

(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.

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