Anche dopo la legge 20 febbraio 1958, n. 75 è rimasto in vigore l’art. 538 cod. pen., per cui la misura di sicurezza ivi prevista resta applicabile ai reati di cui agli artt. 3 e 4 della legge citata. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, in ragione di quanto previsto dall’art. 31, comma secondo, della legge 10 ottobre 1986, n. 663, la misura di sicurezza detentiva può tuttavia essere applicata in relazione al reato di sfruttamento della prostituzione solo previo accertamento in concreto della pericolosità sociale dell’autore del fatto). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 9706 del 28 febbraio 2017 (Cass. pen. n. 9706/2017)
In tema di sfruttamento della prostituzione la misura di sicurezza detentiva può essere applicata, per il nuovo regime introdotto dalla L. 10 ottobre 1986, n. 663 «modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» soltanto a seguito dell’accertamento in concreto che il soggetto attivo è persona socialmente pericolosa. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 7618 del 22 giugno 1987 (Cass. pen. n. 7618/1987)
Le misure di sicurezza conseguenti alla condanna per un delitto concernente lo sfruttamento della prostituzione non rientrano nel novero di quelle che possono essere ordinate in ogni tempo (art. 205 n. 3 c.p.), non essendo così stabilito espressamente dalla legge. Esse debbono invece far seguito ad una «condanna» intesa come effettiva irrogazione ed esecuzione della pena. Ne deriva che in presenza di una causa di estinzione della pena (nella specie indulto) la misura di sicurezza (nell’ipotesi concreta casa di lavoro) non può trovare applicazione. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 6369 del 18 maggio 1987 (Cass. pen. n. 6369/1987)
La norma di cui all’art. 538 c.p. (misura di sicurezza) non è stata abrogata dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75 (abolizione della regolamentazione della prostituzione) esigendosi solo per la sua applicabilità che i reati previsti da quest’ultima legge trovino corrispondenza in quelli già previsti dal codice penale e abrogati. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3670 del 6 aprile 1982 (Cass. pen. n. 3670/1982)
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