(1) Per l’individuazione dei delitti previsti dagli artt. 535 e 536 di questo codice ora abrogati, si veda l’art. 3, primo comma, nn. 6 e 7, e terzo comma, della L. 20 febbraio 1958, n. 75 sull’abolizione della regolamentazione della prostituzione.
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
Codice Processo Amministrativo
Disposizioni attuazione Codice Civile e disposizioni transitorie
Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Civile
Disposizioni di attuazione del Codice Penale
Norme di attuazione del Codice di Procedura Penale
Office Advice © 2020 – Tutti i diritti riservati