Art. 537 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Tratta di donne e di minori commessa all'estero

Articolo 537 - codice penale

I delitti preveduti dai due articoli precedenti (1) sono punibili anche se commessi da un cittadino (4) in territorio estero.

Articolo 537 - Codice Penale

I delitti preveduti dai due articoli precedenti (1) sono punibili anche se commessi da un cittadino (4) in territorio estero.

Note

(1) Per l’individuazione dei delitti previsti dagli artt. 535 e 536 di questo codice ora abrogati, si veda l’art. 3, primo comma, nn. 6 e 7, e terzo comma, della L. 20 febbraio 1958, n. 75 sull’abolizione della regolamentazione della prostituzione.

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