Art. 529 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Atti e oggetti osceni: nozione

Articolo 529 - codice penale

Agli effetti della legge penale, si considerano «osceni» gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore (725, 726).
Non si considera oscena l’opera d’arte o l’opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.

Articolo 529 - Codice Penale

Agli effetti della legge penale, si considerano «osceni» gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore (725, 726).
Non si considera oscena l’opera d’arte o l’opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.

Massime

La nozione di “offesa del pudore” che ha mantenuto rilievo penale ai fini della qualifica di un atto come “osceno” ai sensi dell’art. 529 cod. pen., è unicamente quella che si riferisce al sentimento comune dei minori, atteso che la depenalizzazione del reato di cui all’art. 527, comma primo, cod. pen., rende configurabile il reato di “atti osceni” solo in relazione al possibile coinvolgimento di questi ultimi. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 49550 del 27 ottobre 2017 (Cass. pen. n. 49550/2017)

Secondo la nozione di cui all’art. 529 c.p., è osceno ciò che, avendo connotazione sessuale – tenuto conto della sensibilità dei consociati di normale levatura morale, intellettuale e sociale nell’attuale momento storico – suscita nell’osservatore rappresentazioni e desideri erotici ovvero cagiona una reazione emotiva immediata di disagio, turbamento e repulsione in ordine ad organi del corpo o comportamenti sessuali, i quali, per ancestrale istintività, continuità pedagogica e stratificazione di costumi ed esigenze morali, tendono a svolgersi nell’intimità e nel riserbo. In particolare, il carattere osceno del toccamento delle parti anatomiche anche erogene del corpo altrui, dipende dal contesto in cui avviene il contatto fisico e ne va accertata caso per caso la potenziale lesione per il pudore, tenendo conto della situazione complessiva e delle modalità con le quali il comportamento si sia estrinsecato. [Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che poiché il semplice toccamento dei glutei di una donna (della quale non fosse percepibile il dissenso) non assume sempre un chiaro contenuto erotizzante, non avesse un oggettivo carattere di oscenità il palpeggiamento dei glutei di alcune donne, avvenuto nel luogo di lavoro, considerando che, dato il contesto del fatto, chi avesse assistito a tali atti non avrebbe provato alcuna eccitazione erotica, ma avrebbe piuttosto espresso un giudizio negativo circa la correttezza del contegno, senza ricondurre in via immediata tale comportamento alla sfera sessuale]. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 37395 del 23 settembre 2004 (Cass. pen. n. 37395/2004)

Non costituisce violazione dell’art. 528 c.p. la esposizione e la messa in commercio di oggetti di forma fallica quando il contenuto palesemente ironico e canzonatorio degli oggetti stessi ne escluda il carattere di oscenità. Cassazione penale, Sez. III, ordinanza n. 3027 del 21 ottobre 1995 (Cass. pen. n. 3027/1995)

Il comune modo di sentire, ai fini del concetto di osceno, va determinato non in base alla sensibilità di quei cittadini che attribuiscono scarso rilievo ai valori morali e spirituali, ma in relazione a quella dei consociati di normale levatura morale, intellettuale e sociale nell’attuale momento storico. Ora non è dubitabile che, nonostante la spregiudicata opera di minoranze volta a determinare l’abbassamento del comune sentimento del pudore e della decenza, ancora oggi in Italia il modo di pensare e di sentire del cosiddetto uomo medio non solo non accetta, ma ritiene intollerabile uno spettacolo il cui tessuto connettivo sia esclusivamente o quasi costituito dalla brutale riproduzione di atti di generazione o di atti che chiaramente evidenziano il rapporto sessuale. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1780 del 3 marzo 1986 (Cass. pen. n. 1780/1986)

Ai fini dell’indagine sul comune sentimento del pudore assume rilevanza il pensare e sentire dell’intera comunità nazionale; quindi è irrilevante la circostanza che il fatto sia avvenuto in un piccolo centro in cui sopravvivono mentalità e costumi superati dall’evoluzione dei tempi. (Fattispecie relativa a cantante che, nel corso di uno spettacolo tenuto in luogo pubblico in un piccolo centro, si denudava completamente) Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 11696 del 29 novembre 1985 (Cass. pen. n. 11696/1985)

La particolare sensibilità e riservatezza in materia di cose e di atti pertinenti alla vita sessuale è offesa, con riguardo ai valori della coscienza sociale ed alle reazioni dell’uomo medio normale, anche dagli oggetti cosiddetti «coadiuvanti», che hanno la funzione di risvegliare e stimolare l’istinto sessuale, rappresentando organi genitali o pose, atteggiamenti aventi chiaro significato erotizzante. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3494 del 15 aprile 1985 (Cass. pen. n. 3494/1985)

Agli effetti della nozione di osceno ai fini penali, di cui all’art. 529 c.p., atti ed oggetti si equivalgono, sicché è arbitraria l’adozione di un criterio meno restrittivo nel giudizio di oscenità di un oggetto, di quello che dovrebbe darsi in un atto in cui il bene giuridico protetto sia aggredito con pari offesa del pubblico pudore. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 3493 del 15 aprile 1985 (Cass. pen. n. 3493/1985)

La nozione di comune sentimento del pudore, di cui all’art. 529 c.p., va risolta nel senso della verifica e dell’aggiornamento di esso nella sua mutevolezza con il divenire dei costumi e con l’evoluzione del pensiero medio dei consociati nel momento storico in cui avviene il fatto incriminato (cosiddetto criterio storico-evolutivo). (Nella specie, relativa al film «Caligola», oltre all’affermazione che tale opera cinematografica viola «il minimo etico», è stato altresì affermato che il comune senso del pudore, pur affievolito dalla evoluzione dei costumi, ha ancora una sua attuale dimensione, sia pure limitata, e che questa è travolta dalla brutalità e bestialità descrittiva delle immagini e dalla loro corrosività rispetto alla sensibilità e riservatezza della generalità dei cittadini). Il valore artistico dell’opera va riferito al suo complesso. Pertanto l’osceno non si pone necessariamente in conflitto con l’arte, a condizione, però, che sussista un equilibrio tra il contenuto e la forma, tra il messaggio che l’autore propone ed i mezzi di cui egli si è avvalso. (Nella specie è stato ritenuto osceno il film «Caligola» poiché l’interpretazione data dagli attori, la scelta delle inquadrature, il colore, gli ambienti e quanto altro non potevano, in tale situazione, determinare alcun apprezzabile risultato estetico neppure sul piano formale, posto che l’integrità espressiva presuppone una chiarezza epifonica dell’oggetto considerato, ben lontane dalla banalità e dal cattivo gusto del kolossal porno, nel quale l’immagine cinematografica fu relegata). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 5308 del 7 giugno 1984 (Cass. pen. n. 5308/1984)

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