In tema di pubblicazioni e spettacoli osceni di cui all’art. 528 c.p. la messa in circolazione può attuarsi anche in relazione ad un unico oggetto stante la distinzione tra distribuzione che presuppone una pluralità di oggetti o frammenti di un unico oggetto e messa in circolazione che si attua allorché gli oggetti o l’oggetto vengono fatti uscire dalla sfera di custodia del detentore per farli entrare nella disponibilità di altri. Conseguentemente l’invio a mezzo fax di una pubblicazione oscena rientra nella nozione di messa in distribuzione atteso che trattasi di espressione ricomprendente tutte le possibili modalità di diffusione. Cass. pen. sez. III 12 luglio 2002 n. 26608
Il disposto di cui all’art. 14 della legge 8 febbraio 1948 n. 47 secondo il quale sono penalmente sanzionabili ai sensi dell’art. 528 c.p. «le pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti quando per la sensibilità ed impressionabilità ad essi proprie siano comunque idonee ad offendere il loro sentimento morale o a costituire per essi incitamento alla corruzione al delitto o al suicidio» può trovare applicazione anche con riguardo ai c.d. «video giochi» sempre che questi ultimi siano esplicitamente destinati ai fanciulli e agli adolescenti. (Nella specie tale condizione è stata esclusa sulla base della considerazione che le confezioni dei giochi in questione recavano l’indicazione «sconsigliato ai minori e alle persone impressionabili». Cass. pen. sez. III 14 febbraio 2000 n. 4118
La causa di non punibilità prevista dall’articolo unico della L. 17 luglio 1975 n. 355 è inapplicabile a coloro che detengono videocassette a contenuto osceno allo scopo di farne commercio essendo tale mezzo di comunicazione diverso dalle riproduzioni a stampa caratterizzate dalla possibilità di una riproduzione rapida di un numero illimitato di copie in relazione alle quali è stata prevista la citata clausola di non punibilità. Cass. pen. sez. III 27 settembre 2005 n. 34417
L’art. un. della legge 17 luglio 1975 n. 355 nello stabilire la non punibilità di titolari e addetti alla rivendita di giornali e riviste per i reati di cui agli artt. 528 e 725 c.p. quando essi si limitino a detenere rivendere ed esporre nell’esercizio normale della loro attività pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori legalmente autorizzati configura una causa di non punibilità la cui operatività è esclusa ai sensi del terzo comma dello stesso articolo solo quando le dette pubblicazioni siano esposte in modo da renderne immediatamente visibili al pubblico parti palesemente oscene. Pertanto in applicazione delle regole dettate dall’art. 530 c.p.p. quando risulti provata la insussistenza di detta ultima condizione o anche vi siano dubbi al riguardo va pronunciata sentenza di assoluzione. (Nella specie peraltro la S.C. pur enunciando il principio anzidetto ha ritenuto che motivatamente il giudice di merito avesse accertato l’avvenuta esposizione al pubblico delle parti palesemente oscene delle pubblicazioni in questioni ed ha pertanto respinto il ricorso proposto dall’imputato avverso la sentenza di condanna). Cass. pen. sez. III 4 luglio 2001 n. 26925
Il delitto di cui all’art. 528 comma 1 c.p. pubblicazioni e spettacoli osceni costituisce un reato di pericolo astratto atteso che la soglia della rilevanza penale è anticipata sino a ricomprendere condotte solo astrattamente idonee ad offendere il pudore secondo una stima prognostica ancorata a valutazioni medie che consentono l’elaborazione di modelli comportamentali ritenuti socialmente vincolanti e pertanto recepiti dall’ordinamento penale. Cass. pen. sez. III 12 luglio 2002 n. 26608