La pubblicazione della sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 515 c.p. (frode nell’esercizio del commercio) prevista dall’art. 518 c.p. va disposta anche con riferimento all’ipotesi del tentativo atteso che la disposizione de qua come quella di cui all’art. 36 c.p. non differenzia quest’ultimo dal reato consumato. Cass. pen. sez. III 27 giugno 2005 n. 24190
La condanna per il delitto di frode in commercio importa la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e dell’interdizione da una professione o arte in applicazione degli artt. 30 31 e 518 c.p. Tali pene vanno inflitte anche con riferimento all’ipotesi del tentativo poiché le predette norme non differenziano quest’ultimo dal reato consumato. Cass. pen. sez. III ord. 17 settembre 1996 n. 2196
CEDU (Convenzione Europea dei Diritti Umani)
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