Art. 518 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Pubblicazione della sentenza

Articolo 518 - codice penale

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza (36).

Articolo 518 - Codice Penale

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 501, 514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza (36).

Massime

La pubblicazione della sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 515 c.p. (frode nell’esercizio del commercio), prevista dall’art. 518 c.p., va disposta anche con riferimento all’ipotesi del tentativo, atteso che la disposizione de qua, come quella di cui all’art. 36 c.p., non differenzia quest’ultimo dal reato consumato. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 24190 del 27 giugno 2005 (Cass. pen. n. 24190/2005)

La condanna per il delitto di frode in commercio importa la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e dell’interdizione da una professione o arte, in applicazione degli artt. 30, 31 e 518 c.p. Tali pene vanno inflitte anche con riferimento all’ipotesi del tentativo, poiché le predette norme non differenziano quest’ultimo dal reato consumato. Cassazione penale, Sez. III, ordinanza n. 2196 del 17 settembre 1996 (Cass. pen. n. 2196/1996)

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