Art. 518 decies – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Importazione illecita di beni culturali

Art. 518 decies - codice penale

(1)È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall’ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art. 518 decies - Codice Penale

(1)È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall’ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Note

(1) Il presente articolo e il Titolo cui esso appartiene è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), L. 09.03.2022, n. 22 con decorrenza dal 23.03.2022.

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