Art. 513 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Turbata libertà dell'industria o del commercio

Articolo 513 - codice penale

Chiunque adopera violenza sulle cose (392) ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio (508) è punito, a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032 (635).

Articolo 513 - Codice Penale

Chiunque adopera violenza sulle cose (392) ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio (508) è punito, a querela della persona offesa (120; 336 c.p.p.), se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032 (635).

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.287290 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: a querela di parte.336 ss. c.p.p.

Massime

In tema di turbata libertà dell’industria o del commercio, per impiego di “mezzi fraudolenti” deve intendersi il compimento di qualunque azione insidiosa, ingannevole o improntata ad astuzia, idonea a turbare o impedire il normale svolgimento dell’attività industriale o commerciale, rivolta nei confronti dell’esercente la predetta attività ovvero di terzi, eludendo gli accorgimenti previsti dal primo a difesa della propria impresa. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ravvisato l’uso di un mezzo fraudolento nella condotta di un dipendente che aveva sostituito abusivamente una sacca di farmaci commercializzati dalla società presso la quale lavorava, introducendosi in un deposito sorvegliato da telecamere, le quali consentivano agevolmente di controllare la condotta e l’identità dell’autore). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 54185 del 4 dicembre 2018 (Cass. pen. n. 54185/2018)

Integra il reato di turbata libertà dell’industria o del commercio la condotta consistente nel parcheggiare ripetutamente mezzi pesanti in vicinanza delle vetrine e della porta di accesso di un esercizio commerciale, in quanto la “violenza sulle cose”, elemento costitutivo alternativo del delitto di cui all’art. 513 cod. pen., sussiste, ai sensi dell’art. 392, comma secondo, dello stesso codice, anche quando ne venga mutata la destinazione naturale, conseguente, nella specie, al permanente occultamento alla vista della porta e della vetrina del negozio e alla sostanziale preclusione della utilizzabilità dello spazio ad esso antistante. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 1953 del 17 gennaio 2017 (Cass. pen. n. 1953/2017)

Il delitto di turbata liberta dell’industria o del commercio, ove la condotta fraudolenta si protragga nel tempo, ha natura di reato eventualmente permanente, identificandosi il momento di cessazione dell’antigiuridicità con l’ultimo atto illecito. (Fattispecie in tema di prescrizione, nella quale la Corte ha precisato che, in assenza di indicazioni circa l’epoca di ultimazione della condotta illecita, è legittimo computare il termine di decorrenza della prescrizione dalla data della querela). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 6251 del 21 febbraio 2011 (Cass. pen. n. 6251/2011)

Il reato di turbata libertà dell’industria o commercio concorre con quello di danneggiamento quando l’alterazione del normale svolgimento dell’attività industriale o commerciale avvenga con mezzi violenti, di per sé integranti tale ultimo reato. (Nella specie il reo, titolare di una palestra, aveva strappato e rimosso dalla pubblica via alcuni manifesti pubblicitari reclamizzanti l’apertura di una nuova palestra, regolarmente affissi negli appositi spazi pubblicitari). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 42470 del 1 dicembre 2010 (Cass. pen. n. 42470/2010)

Il delitto di turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.) può concorrere formalmente con quelli di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter c.p.) e di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), attesa la diversità dei beni giuridici tutelati e la necessità, ai fini della sua configurabilità, di un nesso teleologico tra i mezzi fraudolenti impiegati e la turbativa dell’esercizio dell’industria o del commercio che ne consegue, essendo la norma diretta a garantire il diritto individuale al libero svolgimento di un’attività industriale o commerciale. (Fattispecie nella quale la turbativa dell’attività svolta da una società era stata attuata da soggetti facenti capo ad una società concorrente mediante condotte fraudolente che avevano provocato uno storno di clientela in favore di quest’ultima; in motivazione la Corte ha escluso che l’uso di mezzi fraudolenti volti ad assicurare all’agente un profitto concretizzi solo un’ipotesi di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, comma terzo, c.c.). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 35731 del 5 ottobre 2010 (Cass. pen. n. 35731/2010)

Nel reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza il dolo è specifico, essendovi incluso il fine di eliminare o scoraggiare la altrui concorrenza.
Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 27681 del 16 luglio 2010 (Cass. pen. 27681/2010)

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