Integra il reato di turbata libertà dell’industria o del commercio la condotta consistente nel parcheggiare ripetutamente mezzi pesanti in vicinanza delle vetrine e della porta di accesso di un esercizio commerciale in quanto la “violenza sulle cose” elemento costitutivo alternativo del delitto di cui all’art. 513 cod. pen. sussiste ai sensi dell’art. 392 comma secondo dello stesso codice anche quando ne venga mutata la destinazione naturale conseguente nella specie al permanente occultamento alla vista della porta e della vetrina del negozio e alla sostanziale preclusione della utilizzabilità dello spazio ad esso antistante . Cass. pen. sez. III 17 gennaio 2017 n. 1953
Il delitto di turbata libertà dell’industria o del commercio ove la condotta fraudolenta si protragga nel tempo ha natura di reato eventualmente permanente identificandosi il momento di cessazione dell’antigiuridicità con l’ultimo atto illecito. (Fattispecie in tema di prescrizione nella quale la Corte ha precisato che in assenza di indicazioni circa l’epoca di ultimazione della condotta illecita è legittimo computare il termine di decorrenza della prescrizione dalla data della querela). Cass. pen. sez. III 21 febbraio 2011 n. 6251
Il reato di turbata libertà dell’industria o commercio concorre con quello di danneggiamento quando l’alterazione del normale svolgimento dell’attività industriale o commerciale avvenga con mezzi violenti di per sé integranti tale ultimo reato. (Nella specie il reo titolare di una palestra aveva strappato e rimosso dalla pubblica via alcuni manifesti pubblicitari reclamizzanti l’apertura di una nuova palestra regolarmente affissi negli appositi spazi pubblicitari). Cass. pen. sez. III 1 dicembre 2010 n. 42470
Il delitto di turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.) può concorrere formalmente con quelli di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615 ter c.p.) e di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) attesa la diversità dei beni giuridici tutelati e la necessità ai fini della sua configurabilità di un nesso teleologico tra i mezzi fraudolenti impiegati e la turbativa dell’esercizio dell’industria o del commercio che ne consegue essendo la norma diretta a garantire il diritto individuale al libero svolgimento di un’attività industriale o commerciale. (Fattispecie nella quale la turbativa dell’attività svolta da una società era stata attuata da soggetti facenti capo ad una società concorrente mediante condotte fraudolente che avevano provocato uno storno di clientela in favore di quest’ultima; in motivazione la Corte ha escluso che l’uso di mezzi fraudolenti volti ad assicurare all’agente un profitto concretizzi solo un’ipotesi di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 comma terzo c.c.). Cass. pen. sez. III 5 ottobre 2010 n. 35731
Nel reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza il dolo è specifico essendovi incluso il fine di eliminare o scoraggiare la altrui concorrenza. Cass. pen. sez. III 16 luglio 2010 n. 27681