Art. 512 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Pena accessoria

Articolo 512 - codice penale

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti importa l’ interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.

Articolo 512 - Codice Penale

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti importa l’ interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.

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