Art. 509 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro

Articolo 509 - codice penale

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo [o dalle norme emanate dagli organi corporativi] (1), è punito con la sanzione amministrativa da € 103 a € 516 (2067 ss. c.c.).
Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale rifiuta o, comunque, omette di eseguire una decisione del magistrato del lavoro, pronunciata su una controversia relativa alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro (429 c.p.c.), è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni (510512) (2).

Articolo 509 - Codice Penale

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo [o dalle norme emanate dagli organi corporativi] (1), è punito con la sanzione amministrativa da € 103 a € 516 (2067 ss. c.c.).
Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale rifiuta o, comunque, omette di eseguire una decisione del magistrato del lavoro, pronunciata su una controversia relativa alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro (429 c.p.c.), è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni (510512) (2).

Note

(1) Il riferimento alle norme corporative deve ritenersi implicitamente abrogato, in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo con D.L.vo L.gt. 23 novembre 1944, n. 369.
(2) Questo comma è stato abrogato dall’art. 1 del D.L.vo 19 dicembre 1994, n. 758, a decorrere dal 26 aprile 1995.

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