Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo [o dalle norme emanate dagli organi corporativi] (1), è punito con la sanzione amministrativa da € 103 a € 516 (2067 ss. c.c.).
Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale rifiuta o, comunque, omette di eseguire una decisione del magistrato del lavoro, pronunciata su una controversia relativa alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro (429 c.p.c.), è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due milioni (510–512) (2).