Chiunque, col solo scopo d’impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l’altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale (614, 633, 634), è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 103.
Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a € 516, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un’altra delle cose indicate nella disposizione precedente (510–512, 614, 635).