Art. 508 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio

Articolo 508 - codice penale

Chiunque, col solo scopo d’impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l’altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale (614, 633, 634), è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 103.
Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a € 516, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un’altra delle cose indicate nella disposizione precedente (510512, 614, 635).

Articolo 508 - Codice Penale

Chiunque, col solo scopo d’impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l’altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale (614, 633, 634), è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a € 103.
Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a € 516, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un’altra delle cose indicate nella disposizione precedente (510512, 614, 635).

Tabella procedurale

Arresto: primo comma, non consentito: secondo comma, facoltativo in flagranza.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: primo comma, consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali; secondo comma, consentite.287290 c.p.p.; 280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Il dolo specifico richiesto dall’art. 508 c.p. non restringe l’ipotizzabilità della figura criminosa in quei fatti che siano ispirati unicamente dall’intento d’impedire o di turbare il normale svolgimento del lavoro sì da escludere quelli che siano accompagnati anche da altro motivo, ma serve a differenziare il reato di cui all’articolo citato dalle altre violazioni offensive del patrimonio o di diversi beni giuridici, in modo che esse non rimangano assorbite e possano eventualmente concorrere con lo stesso. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 176 del 25 gennaio 1966 (Cass. pen. n. 176/1966)

Il sabotaggio è un danneggiamento qualificato, non soltanto per la natura dei beni su cui cade l’attività delittuosa, ma anche per lo scopo, che si propone l’agente, d’impedire o di turbare il normale svolgimento del lavoro. Il delitto di sabotaggio continuato postula, non meno dell’altra ipotesi di reato (arbitraria invasione di aziende agricole o industriali) prevista nella prima parte dello stesso art. 508 del codice penale, un dolo specifico: lo scopo d’impedire o di turbare il normale svolgimento del lavoro. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 143 del 24 gennaio 1966 (Cass. pen. n. 143/1966)

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