Art. 507 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Boicottaggio

Articolo 507 - codice penale

(1) Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Se concorrono fatti di violenza o minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni (510, 511, 512, 635).

Articolo 507 - Codice Penale

(1) Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504 e 505, mediante propaganda o valendosi della forza e autorità di partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni.
Se concorrono fatti di violenza o minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni (510, 511, 512, 635).

Note

(1) La Corte costituzionale con sentenza 17 aprile 1969, n. 84, ha dichiarato l’illegittimità di questo articolo nelle parte relativa all’ipotesi della propaganda qualora questa non assuma dimensioni tali ne raggiunga un grado d’intensità e di efficacia da risultare di notevole rilievo.

Tabella procedurale

Arresto: primo comma, non consentito; secondo comma, facoltativo in flagranza.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: primo comma, consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali; secondo comma, consentite.287290 c.p.p.; 280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Istituti giuridici

Novità giuridiche