Art. 506 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci

Articolo 506 - codice penale

(1) Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla metà (510512, 635; 40 Cost.).

Articolo 506 - Codice Penale

(1) Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, i quali, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi rispettivamente stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla metà (510512, 635; 40 Cost.).

Note

(1) La Corte costituzionale con sentenza 17 luglio 1975, n. 222, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo, in relazione all’art. 505 di questo codice, nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuata per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alle loro dipendenze.

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