Art. 504 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero

Articolo 504 - codice penale

(1) Quando alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 502 è commesso con lo scopo di costringere l’ Autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni (510512, 635).

Articolo 504 - Codice Penale

(1) Quando alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 502 è commesso con lo scopo di costringere l’ Autorità a dare o ad omettere un provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni (510512, 635).

Note

(1) La Corte costituzionale con sentenza 13 giugno 1983, n. 165, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui punisce lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l’autorità a dare o ad omettere un provvedimento o lo scopo di influire sulle deliberazioni di essa, a meno che non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.287290 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Non integra il reato di cui all’articolo 504 c.p. la c.d. serrata dei piccoli esercenti attuata per motivi economici inerenti all’attività aziendale, essendo tali manifestazioni estranee a qualsiasi conflitto tra datori di lavoro e lavoratori subordinati, da considerare, quindi, come una «legittima forma di sciopero». (Nella specie la Corte ha rilevato che la ricorrente non aveva lavoratori subordinati e comunque la natura della manifestazione escludeva ripercussioni apprezzabili su eventuali rapporti di lavoro e non vi era attinenza con vertenze sindacali o con i diritti dei dipendenti). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 11796 del 15 ottobre 1999 (Cass. pen. n. 11796/1999)

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