Art. 503 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Serrata e sciopero per fini non contrattuali

Articolo 503 - codice penale

Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall’articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a € 1.032, se si tratta di un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a € 103, se si tratta di lavoratori (510512, 635) (1).

Articolo 503 - Codice Penale

Il datore di lavoro o i lavoratori, che per fine politico commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall’articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a € 1.032, se si tratta di un datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a € 103, se si tratta di lavoratori (510512, 635) (1).

Note

(1) La Corte costituzionale con sentenza 27 dicembre 1974, n. 290, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui punisce anche lo sciopero politico che non sia diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale ovvero ad impedire o ostacolare il libero esercizio dei poteri legittimi nei quali si esprime la sovranità popolare.

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.287290 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Lo sciopero e l’occupazione delle fabbriche non sono mezzi mutuabili ad libitum: mentre il primo appare lecito, l’altra, se effettuata allo scopo di impedire e turbare il normale svolgimento del lavoro, non puo essere tollerata come mezzo democratico di lotta perche attenta alla liberta di iniziativa economica e, in fondo, alla liberta stessa del lavoro sancita dalla carta costituzionale. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 11938 del 29 settembre 1977 (Cass. pen. n. 11938/1977)

Il delitto di serrata si consuma nel luogo (in relazione al quale va, quindi, individuata la competenza territoriale) in cui viene effettivamente sospeso il lavoro, secondo le modalità di cui agli artt. 502, 504 e 506 c.p. e non nel luogo nel quale avviene la proclamazione della serrata. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 916 del 15 maggio 1973 (Cass. pen. n. 916/1973)

Istituti giuridici

Novità giuridiche