Lo sciopero e l’occupazione delle fabbriche non sono mezzi mutuabili ad libitum: mentre il primo appare lecito, l’altra, se effettuata allo scopo di impedire e turbare il normale svolgimento del lavoro, non puo essere tollerata come mezzo democratico di lotta perche attenta alla liberta di iniziativa economica e, in fondo, alla liberta stessa del lavoro sancita dalla carta costituzionale. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 11938 del 29 settembre 1977 (Cass. pen. n. 11938/1977)
Il delitto di serrata si consuma nel luogo (in relazione al quale va, quindi, individuata la competenza territoriale) in cui viene effettivamente sospeso il lavoro, secondo le modalità di cui agli artt. 502, 504 e 506 c.p. e non nel luogo nel quale avviene la proclamazione della serrata. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 916 del 15 maggio 1973 (Cass. pen. n. 916/1973)