Art. 501 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio

Articolo 501 - codice penale

Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato (267, 269, 656), è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 516 a € 25.822 (501 bis; 2628 c.c.).
Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate (64).
Le pene sono raddoppiate:
1) se il fatto è commesso dal cittadino (4) per favorire interessi stranieri (267, 269);
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l’ interdizione dai pubblici uffici (28, 32 quater, 518).

Articolo 501 - Codice Penale

Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato (267, 269, 656), è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 516 a € 25.822 (501 bis; 2628 c.c.).
Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate (64).
Le pene sono raddoppiate:
1) se il fatto è commesso dal cittadino (4) per favorire interessi stranieri (267, 269);
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l’ interdizione dai pubblici uffici (28, 32 quater, 518).

Tabella procedurale

Arresto: primo e secondo comma non consentito; terzo comma, facoltativo in flagranza.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: primo e secondo comma, consentito il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali; terzo comma, consentite.290 c.p.p.; 280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Istituti giuridici

Novità giuridiche