Integra il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli animali di cui all’art. 500 c.p. la probabilità che la propagazione della malattia stessa rechi nocumento all’economia rurale forestale ovvero al patrimonio zootecnico nazionale. (In motivazione la Corte ha precisato che tale interpretazione è in sintonia con il testo della fattispecie incriminatrice la quale richiede che il pericolo che la legge intende evitare deve essere connesso alla diffusione della malattia). Cass. pen. sez. III 16 luglio 2009 n. 29315
Il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli animali di cui all’art. 500 c.p. è punibile anche a titolo di tentativo in quanto trattandosi di reato di evento è configurabile in presenza di atti idonei diretti in modo non equivoco alla propagazione della malattia. (Fattispecie di animali contagiati dalla brucellosi). Cass. pen. sez. III 16 luglio 2009 n. 29315
Il reato di cui all’art. 500 c.p. (diffusione di una malattia delle piante o degli animali) ha natura plurioffensiva in quanto tutela la ricchezza pubblica costituita dal patrimonio zootecnico nazionale ed in via mediata il patrimonio dei singoli. L’evento richiesto per la sua integrazione è la concreta diffusione della malattia pericolosa per l’economia rurale o per il patrimonio zootecnico con la conseguenza che il delitto si consuma nel momento in cui la malattia si sia propagata al punto da integrare il pericolo di cui sopra. Cass. pen. sez. III 27 novembre 2000 n. 12140
Ai fini della configurabilità della fattispecie criminosa di cui all’art. 500 c.p. non è necessaria la diffusione della malattia all’intero territorio nazionale o a vaste zone dello stesso essendo sufficiente che la possibilità di estensione anche per facilità e rapidità di trasmissione faccia sorgere un concreto pericolo per l’economia rurale o forestale ovvero per il patrimonio zootecnico nazionale. Cass. pen. sez. VI 8 marzo 1991 n. 3013