Art. 500 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Diffusione di una malattia delle piante o degli animali

Articolo 500 - codice penale

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all’economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (635).
Se la diffusione avviene per colpa (43), la pena è della multa da € 103 a € 2.065.

Articolo 500 - Codice Penale

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all’economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (635).
Se la diffusione avviene per colpa (43), la pena è della multa da € 103 a € 2.065.

Tabella procedurale

Arresto: primo comma, facoltativo in flagranza; secondo comma, non consentito.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: primo comma, consentite; secondo comma, non consentite.280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli animali, di cui all’art. 500 c.p., è punibile anche a titolo di tentativo in quanto, trattandosi di reato di evento, è configurabile in presenza di atti idonei diretti in modo non equivoco alla propagazione della malattia. (Fattispecie di animali contagiati dalla brucellosi)

Integra il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli animali di cui all’art. 500 c.p., la probabilità che la propagazione della malattia stessa rechi nocumento all’economia rurale, forestale ovvero al patrimonio zootecnico nazionale. (In motivazione la Corte ha precisato che tale interpretazione è in sintonia con il testo della fattispecie incriminatrice la quale richiede che il pericolo, che la legge intende evitare, deve essere connesso alla diffusione della malattia). Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 29315 del 16 luglio 2009 (Cass. pen. n. 29315/2009)

Il reato di cui all’art. 500 c.p. (diffusione di una malattia delle piante o degli animali) ha natura plurioffensiva in quanto tutela la ricchezza pubblica costituita dal patrimonio zootecnico nazionale, ed in via mediata il patrimonio dei singoli. L’evento richiesto per la sua integrazione è la concreta diffusione della malattia, pericolosa per l’economia rurale o per il patrimonio zootecnico con la conseguenza che il delitto si consuma nel momento in cui la malattia si sia propagata al punto da integrare il pericolo di cui sopra. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 12140 del 27 novembre 2000 (Cass. pen. n. 12140/2000)

Ai fini della configurabilità della fattispecie criminosa di cui all’art. 500 c.p. non è necessaria la diffusione della malattia all’intero territorio nazionale, o a vaste zone dello stesso, essendo sufficiente che la possibilità di estensione, anche per facilità e rapidità di trasmissione, faccia sorgere un concreto pericolo per l’economia rurale o forestale, ovvero per il patrimonio zootecnico nazionale. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3013 del 8 marzo 1991 (Cass. pen. n. 3013/1991)

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