Art. 497 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificati

Articolo 497 - codice penale

Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale (685690 c.p.p.) o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato (688, 689 c.p.p.), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 516.

Articolo 497 - Codice Penale

Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale (685690 c.p.p.) o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello per cui esso è domandato (688, 689 c.p.p.), è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 516.

Tabella procedurale

Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

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