Integra il delitto di cui all’art. 497-ter, primo comma, n. 1, prima parte, cod. pen., la condotta di chi detiene una paletta segnaletica identica a quella in uso ai Carabinieri, priva soltanto del numero identificativo seriale, trattandosi di contrassegno comunque idoneo a trarre in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso a detto uso. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 26042 del 12 giugno 2019 (Cass. pen. n. 26042/2019)
Non è configurabile il concorso apparente di norme tra la fattispecie prevista dall’art. 497 ter, comma primo, n. 1, cod. pen. e quella disciplinata dall’art. 177 D.L.vo n. 285 del 1992, atteso che mentre la prima punisce la detenzione di oggetti che simulano la funzione dei corpi di polizia, la seconda sanziona invece l’abuso nell’utilizzo dei dispositivi in questione nella circolazione stradale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva ravvisato il reato di cui all’art. 497 ter cod. pen. in relazione alla condotta di un privato cittadino il quale aveva detenuto sulla propria autovettura un lampeggiante removibile di colore blu del tipo in uso alle forze di polizia). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 6784 del 16 febbraio 2015 (Cass. pen. n. 6784/2015)
Integra il reato di cui all’art. 497 ter, comma primo, n. 1, seconda parte, c.p. (possesso di segni distintivi contraffatti), la detenzione di un contrassegno (nella specie una paletta segnaletica), ancorché attualmente non più in uso alla Polizia, considerato che il requisito dell’attualità dell’uso è richiesto solo per l’ipotesi di cui all’art. 497 ter, comma primo, n. 1, prima parte, c.p. – che commina la sanzione per il detentore dei segni distintivi in questione solo quando essi siano ‘in usò alla Polizia – mentre l’ipotesi di cui all’art. 497 ter, comma primo, n. 1, seconda parte, c.p. sanziona anche la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all’uso stesso del segno. (Nella specie si trattava di paletta, ancorché non più in uso, recante i segni del Ministero dei trasporti, direzione della motorizzazione civile, con lo stemma della Repubblica italiana). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 35094 del 14 agosto 2013 (Cass. pen. n. 35094/2013)
La detenzione di segni distintivi e contrassegni in uso a Corpi di Polizia deve ritenersi illegittima – e, quindi, punibile ex art. 497 ter c.p. – anche per scadenza della licenza. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 30457 del 1 agosto 2011 (Cass. pen. n. 30457/2011)