(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 10, comma 4, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155.
(2) Le parole: «è punito con la reclusione da uno a quattro anni» sono state così sostituite dalle attuali: «è punito con la reclusione da due a cinque anni» dall’art. 2, comma 1, lett. b bis), del D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, nella L. 17 aprile 2015, n. 43.
Arresto: obbligatorio in flagranza. | 380 c.p.p. |
Fermo di indiziato di delitto: primo comma: non consentito; secondo comma: consentito. | 384 c.p.p. |
Misure cautelari personali: consentite. | 280, 287 c.p.p. |
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico. | 33 ter c.p.p. |
Procedibilità: d’ufficio. | 50 c.p.p. |
In tema di divieto di un secondo giudizio, le nozioni di “bis in idem” processuale e di “bis in idem” sostanziale non coincidono in quanto la prima, più ampia, ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo; la seconda, invece, concerne il rapporto tra norme incriminatrici astratte e prescinde dal raffronto con il fatto storico. (In applicazione del principio, la Corte, nonostante la qualificazione sostanziale del fatto storico consentisse il concorso formale tra il delitto di cui all’art. 642 cod. pen. e quello di cui all’art. 497-bis cod. pen. e, quindi, la non operatività del “bis in idem” sostanziale, ha ravvisato il “bis in idem” processuale, in quanto il precedente giudizio aveva riguardato il medesimo fatto storico, qualificato ai sensi dell’art. 642 cod. pen.). Cassazione penale, Sez. VII, sentenza n. 32631 del 23 novembre 2020 (Cass. pen. n. 32631/2020)
La detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all’art. 497-bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di cui al secondo comma dell’art. 497-bis cod. pen. nei confronti di un soggetto che aveva esibito un passaporto contraffatto all’estero raffigurante la propria fotografia, per aver concorso nella contraffazione, benchè quest’ultima non fosse perseguibile in Italia mancando la condizione di procedibilità di cui all’art. 10 cod. pen.). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 48241 del 27 novembre 2019 (Cass. pen. n. 48241/2019)
Integra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, ai sensi dell’art. 497-bis cod. pen., il mero possesso di un documento falso valido per l’espatrio, indipendentemente dall’uso; pertanto, la valutazione della sua idoneità a offendere il bene tutelato, ai fini dell’applicazione dell’art. 49 cod. pen., deve essere effettuata senza considerare le ulteriori circostanze del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la rilevanza della circostanza dell’esibizione del passaporto falsificato unitamente ad un permesso di soggiorno grossolanamente riprodotto). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 17792 del 29 aprile 2019 (Cass. pen. n. 17792/2019)
Non vi è rapporto di specialità tra il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497-bis cod. pen.) e quello di false dichiarazioni sulla identità personale (art. 496 cod. pen.), trattandosi di fattispecie che descrivono condotte differenti (possesso e false dichiarazioni) e che, pertanto, concorrono. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 8543 del 27 febbraio 2019 (Cass. pen. n. 8543/2019)
Integra il reato di cui all’art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d’identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest’ultimo alla contraffazione del documento. (In motivazione la Corte ha precisato che, pur potendo ipotizzare in astratto che il soggetto in possesso del documento falso riportante la propria fotografia non abbia concorso alla contraffazione, tuttavia la presenza della fotografia del possessore presenta una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla condotta di concorso nella contraffazione). Cassazione penale, Sez. VII, ordinanza n. 25659 del 6 giugno 2018 (Cass. pen. n. 25659/2018)
Integra il reato di cui all’art. 497 bis, comma secondo, cod. proc. pen., (possesso e fabbricazione di documenti falsi), concorrere nella contraffazione del falso passaporto posseduto, considerato che la “ratio” della previsione incriminatrice – che costituisce ipotesi autonoma di reato rispetto a quella del mero possesso prevista dall’art. 497 bis, comma primo, cod. pen. – è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o, comunque, forma il documento, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all’art. 497 bis, comma primo, cod. pen., solo se il possessore non ha concorso nella contraffazione. (Fattispecie in cui il passaporto recava la foto del possessore ma con generalità diverse). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 5355 del 4 febbraio 2015 (Cass. pen. n. 5355/2015)
Il secondo comma dell’art. 497 bis c.p., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a quella del mero possesso prevista dal primo comma essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie, essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di elemento circostanziale. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 18535 del 24 aprile 2013 (Cass. pen. n. 18535/2013)
Integra il delitto di cui all’art. 497 bis, comma primo, c.p. (Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi), il mero possesso di un documento falso valido per l’espatrio, considerato che la fattispecie normativa di cui all’art. 497 bis, comma primo, c.p., prescinde dall’esclusione di ogni forma di concorso nella falsità e non ha, pertanto, carattere residuale in ordine ad eventuale compartecipazione nella confezione dell’atto falso. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la responsabilità dell’imputato in ordine al reato in questione, ritenendo che il possesso del documento falso costituisse condizione obiettiva di punibilità rispetto alla preesistente falsificazione). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 12268 del 2 aprile 2012 (Cass. pen. n. 12268/2012)
Il possesso di una carta d’identità contraffatta integra il delitto previsto dall’art. 497 bis c.p. solo se il documento contenga la clausola di validità per l’espatrio. Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5061 del 9 febbraio 2012 (Cass. pen. n. 5061/2012)
Non vi è rapporto di specialità tra il reato di contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione (art. 469 c.p.) ed il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497 bis c.p.), trattandosi di fattispecie incriminatrici che tutelano beni giuridici diversi e che, pertanto, concorrono. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 30120 del 28 luglio 2011 (Cass. pen. n. 30120/2011)
Integra il reato di cui all’art. 497 bis, comma secondo, c.p. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi), il possesso di un passaporto di provenienza furtiva contraffatto dallo stesso possessore, considerato che la “ratio” di cui all’art. 497 bis cpv c.p. è quella di punire in modo più significativo chi fabbrica o comunque forma il documento, oppure lo detiene fuori dei casi di uso personale, con la conseguenza che il possesso per uso personale rientra nella previsione di cui all’art. 497 bis, comma primo, c.p. solo se non accompagnato dalla contraffazione ad opera del possessore. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 17673 del 5 maggio 2011 (Cass. pen. n. 17673/2011)
Il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497 “bis” c.p.) si distingue da quello di uso di atto falso (art. 489 c.p.) in quanto, sul piano strutturale, prescinde dall’esclusione di qualsiasi forma di concorso nella formazione dell’atto falso e, con riguardo al bene protetto, tutela l’affidabilità dell’identificazione personale e non la genuinità del documento in sé. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 15833 del 23 aprile 2010 (Cass. pen. n. 15833/2010)
Non integra il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497 bis c.p.) il possesso di un falso permesso di soggiorno, in quanto non costituisce documento valido per l’espatrio, trattandosi di titolo preordinato esclusivamente a legittimare la presenza del cittadino extracomunitario nel territorio dello Stato, con la conseguenza che, in mancanza di un’espressa previsione normativa, non è consentita alcuna assimilazione in “malam partem” ai documenti indicati nella predetta norma incriminatrice. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 17994 del 30 aprile 2009 (Cass. pen. n. 17994/2009)
Non integra il reato di possesso e fabbricazione di documenti d’identificazione falsi (art. 497 bis c.p. ) ma l’ipotesi del falso grossolano, non punibile, ex art. 49 c.p., per inidoneità dell’azione a conseguire lo scopo antigiuridico il possesso di un documento d’identità privo di qualsiasi validità, non risultando l’ente emittente né il timbro ufficiale, né simboli di riconoscimento e non essendo, pertanto, riferibile all’autorità. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 41155 del 4 novembre 2008 (Cass. pen. n. 41155/2008)
È configurabile il reato di cui all’art. 497 bis c.p. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) anche quando trattisi di possesso di un documento valido per l’espatrio che sia falsificato solo parzialmente, sempre che la falsità riguardi una parte significativa di esso, intendendosi per tale quella che attesti un fatto, un dato o una circostanza che il documento medesimo sia destinato a provare. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la sussistenza del reato in un caso in cui il documento, pur consentendo l’identificazione del titolare, recava però alcune impronte di timbri falsi). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 13383 del 28 marzo 2008 (Cass. pen. n. 13383/2008)
Integra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi (art. 497 bis c.p.), il possesso di una carta di identità falsa rilasciata dall’autorità bulgara, considerato che il passaggio dallo Stato di appartenenza ad altro Stato dell’Unione costituisce un espatrio a tutti gli effetti, ancorché non sia richiesto più ai cittadini il possesso del passaporto ma un valido documento di riconoscimento che costituisce titolo valido per l’espatrio tra i Paesi membri dell’Unione di tutti i cittadini comunitari. (Fattispecie relativa alla falsificazione della carta di identità, documento di identificazione sufficiente per la circolazione dei cittadini tra gli Stati membri dell’Unione europea). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 46831 del 17 dicembre 2007 (Cass. pen. n. 46831/2007)
Integra il delitto di cui all’art. 497 bis c.p. (possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi) — introdotto dall’art. 10, comma quarto, D.L. 27 gennaio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n. 155 — il possesso di carte di identità con l’apposizione di fotografie di soggetti diversi dagli intestatari, considerato che la carta di identità, ex art.1 L. n. 224 del 1963, ulteriormente modificata dall’art. 10 D.L.vo n. 52 del 2002, è titolo valido per l’espatrio negli Stati membri dell’Unione europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali, sicchè la sua falsificazione integra la fattispecie incriminatrice predetta, ed, a tal fine, è del tutto irrilevante che il suo possesso non sia essenziale per la libera circolazione delle persone all’interno della cosiddetta area di Schenghen. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 35885 del 1 ottobre 2007 (Cass. pen. n. 35885/2007)
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