Art. 495 ter – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali

Articolo 495 ter - codice penale

(1) Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Il fatto è aggravato se commesso nell’esercizio di una professione sanitaria.

Articolo 495 ter - Codice Penale

(1) Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Il fatto è aggravato se commesso nell’esercizio di una professione sanitaria.

Note

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b quater), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.

Tabella procedurale

Arresto: facoltativo in flagranza.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite.280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Il reato di fraudolenta alterazione per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali (art. 495 ter c.p.) ha natura istantanea e non permanente, in quanto si consuma con un unico atto in un preciso momento temporale. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale della libertà ha annullato il provvedimento di custodia cautelare in carcere – nei confronti di un soggetto indagato in ordine al reato di cui all’art. 495 ter per alterazione delle proprie impronte digitali – ritenendo che non potesse rispondere di detto reato un soggetto che aveva proceduto all’ablazione delle proprie creste papillari prima dell’entrata in vigore della L. n. 125 del 2008, introduttiva del succitato art. 495 ter c.p.). Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 17292 del 23 aprile 2009 (Cass. pen. n. 17292/2009)

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