Art. 493 ter – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Articolo 493 ter - codice penale

(1)Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.(2)
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall’autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Articolo 493 ter - Codice Penale

(1)Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.(2)
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall’autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Note

La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 08.11.2021, n. 184 con decorrenza dal 14.12.2021

(1) Questo articolo è stato inserito dall’art. 4, comma 1, lett. a), del D.L.vo 1 marzo 2018, n. 21.
(2) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 08.11.2021, n. 184 con decorrenza dal 14.12.2021.

Tabella procedurale

Arresto: facoltativo in flagranza.381 c.p.p.
Fermo di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari personali: consentite.280287 c.p.p.
Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico.33 ter c.p.p.
Procedibilità: d’ufficio.50 c.p.p.

Massime

Il delitto di indebita utilizzazione di carta di credito assorbe quello di cui all’art. 494 cod. pen. nel caso in cui la sostituzione sia attuata con la stessa condotta materiale integrante il primo reato, poiché l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 493-ter cod. pen. lede, oltre al patrimonio, anche la pubblica fede, mentre l’art. 494 cod. pen. contiene una clausola di riserva destinata ad operare anche al di là del principio di specialità. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 39276 del 2 novembre 2021 (Cass. pen. 39276/2021)

Integra il concorso nel delitto di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all’art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ora 493-ter cod. pen., e non quello di riciclaggio, la condotta dell’agente che, avendo ricevuto i supporti magnetici contraffatti e clonati da terzi soggetti, si limiti ad utilizzarli al solo fine di prelevare e beneficiare degli importi di denaro, senza porre in essere ulteriori e distinte operazioni quali la sostituzione, il trasferimento o il reimpiego del profitto illecito. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 27885 del 7 ottobre 2020 (Cass. pen. 27885/2020)

Il delitto di furto in abitazione avente ad oggetto una carta bancomat concorre con quello di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, in ragione dell’eterogeneità delle condotte sotto l’aspetto fenomenico, verificandosi la seconda quando la prima è ormai esaurita e non trovando, l’uso indebito, un presupposto necessario ed indefettibile nell’impossessamento illegittimo. Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 13492 del 30 aprile 2020 (Cass. pen. 13492/2020)

Non è applicabile l’esimente di cui all’art. 649 cod. pen. (fatti commessi in danno di congiunti) al delitto di indebito utilizzo di una carta di credito previsto dall’ art. 55, comma 9, d.lgs n. 231 del 2007, (oggi confluito nell’ art. 493-ter cod. pen.), nell’ipotesi in cui la condotta delittuosa sia stata posta in essere da un familiare (nel caso di specie il figlio) del titolare della carta, attesa la natura plurioffensiva del reato “de quo”, la cui dimensione lesiva trascende il mero patrimonio individuale per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili all’ambito dell’ordine pubblico, economico e della fede pubblica, mentre la previsione di cui all’art. 649 cod. pen. concerne esclusivamente i delitti contro il patrimonio ed ha una natura eccezionale che ne preclude l’applicazione in via analogica. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 47135 del 20 novembre 2019 (Cass. pen. 47135/2019)

Risponde dei reati di ricettazione e di indebito utilizzo di carte di credito di cui all’art. 493-ter, primo comma, prima parte, cod. pen. il soggetto che, non essendo concorso nella realizzazione della falsificazione, riceve da altri carte di credito o di pagamento contraffatte e faccia uso di tale mezzo di pagamento. (In motivazione la Corte ha precisato che l’autore della contraffazione, quando proceda anche all’utilizzo indebito del mezzo di pagamento, risponderà in concorso delle due autonome ipotesi di reato previste dall’art. 493-ter, primo comma, cod. pen.). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 46652 del 18 novembre 2019 (Cass. pen. 46652/2019)

Anche l’uso di una carta di credito da parte di un terzo, autorizzato dal titolare, integra il reato di cui all’art. 12, d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991, n. 197 (ora art. 493-ter cod. pen.), in quanto la legittimazione all’impiego del documento è contrattualmente conferita dall’istituto emittente al solo intestatario, il cui consenso all’eventuale utilizzazione da parte di un terzo è del tutto irrilevante, stanti la necessità di firma all’atto dell’uso, di una dichiarazione di riconoscimento del debito e la conseguente illiceità di un’autorizzazione a sottoscriverla con la falsa firma del titolare, ad eccezione dei casi in cui il soggetto legittimato si serva del terzo come “longa manus” o mero strumento esecutivo di un’operazione non comportante la sottoscrizione di alcun atto. (Fattispecie in cui l’agente, che conosceva gli estremi della carta di credito della persona offesa in ragione di un precedente utilizzo per conto di quest’ultima, acquistava un biglietto aereo destinato esclusivamente a sé stesso). Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 17453 del 23 aprile 2019 (Cass. pen. 17453/2019)

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