Art. 492 – Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - aggiornato alla D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150)

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

Articolo 492 - codice penale

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti (2714, 2715, 2719 c.c.).

Articolo 492 - Codice Penale

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti (2714, 2715, 2719 c.c.).

Massime

L’art. 490 c.p. sanziona la soppressione anche parziale degli atti pubblici, come tali intendendosi, ai sensi dell’art. 492 c.p., gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti. Va perciò esclusa la punibilità come delitto contro la fede pubblica della soppressione delle copie autentiche, quando non tengano luogo degli originali mancanti. Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 6685 del 8 giugno 1998 (Cass. pen. n. 6685/1998)

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